Esonero contributivo assunzione donne svantaggiate 2023

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023

L’esonero contributivo per l’assunzione di donne svantaggiate, valido dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2023.

Le destinatarie, la tipologia dei rapporti di lavoro, nonché i datori di lavoro interessati e la misura dell’esonero, sono invece oggetto della Circolare INPS n.58/2023.

Lavoratrici destinatarie dell’esonero contributivo 2023

Le lavoratrici destinatarie dell’esonero contributivo 2023 per l’assunzione di donne svantaggiate sono:

  1. donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupate da oltre dodici mesi”;
  2. donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”. Le regioni in questione, secondo la Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia (1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2027), approvata dalla Commissione europea, sono
  • Molise;
  • Campania;
  • Puglia;
  • Basilicata;
  • Calabria;
  • Sicilia;
  • Sardegna

Inoltre, a riguardo si fa presente che non sono previsti vincoli temporali riguardanti la permanenza del requisito della residenza nelle aree svantaggiate e che il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate

3. donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesiTali settori e professioni sono, come previsto nel decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 16 aprile 2013, e ribadito nella circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 34/2013,“annualmente individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”, sulla base delle risultanze acquisite dall’lSTAT. Ai fini del legittimo riconoscimento delle agevolazioni, la donna priva di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi deve essere assunta o in un settore o in una professione comprese nell’elencazione del citato decreto;

4. donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”. Al riguardo, occorre considerare il periodo di 24 mesi antecedente la data di assunzione, e verificare che in quel periodo la lavoratrice considerata non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno 6 mesi o un’attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, c.d. TUIR) la cui remunerazione annua sia superiore a 8.174 euro o, ancora, un’attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 5.500 euro.

Pertanto, ai fini del riconoscimento dell’esonero contributivo in oggetto è richiesto:

  • uno stato di disoccupazione di lunga durata (oltre 12 mesi) per le lavoratrici di almeno cinquanta anni di età
  • o il rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di “priva di impiego regolarmente retribuito”.

(FONTE: Circolare INPS n.58/2023)

Datori di lavoro che possono usufruire dell’esonero contributivo

I datori di lavoro che possono usufruire dell’esonero contributivo per l’assunzione di donne svantaggiate sono:

  • tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi quelli del settore agricolo

Di conseguenza, tale beneficio non si applica alle Pubbliche Amministrazioni, alle Regioni, Province, Comuni o Città Metropolitane, Università, ASL, Camere di Commercio, industria etc, Banca d’Italia, CONSOB etc (per l’elenco esaustivo si rimanda alla Circolare INPS n.58/2023).

Infine sono escluse dall’esonero contributivo in oggetto:

  • le imprese operanti nel settore finanziario e nel settore domestico;
  • le imprese soggette a sanzioni adottate dall’Unione europea

Tipologia contratti di lavoro

La tipologia di contratti di lavoro che possono beneficiare dell’esonero contributivo per l’assunzione di donne svantaggiate riguardano:

  • “le assunzioni a tempo determinato;
  • le assunzioni a tempo indeterminato;
  • le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato;
  • le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto non agevolato”

(come da suddetta Circolare INPS).

Inoltre, l’esonero spetta anche in caso di assunzione part-time (nelle misure in seguito indicate), per i rapporti di lavoro di tipo subordinato nati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro (legge 3 aprile 2001, n. 14), nonché per i rapporti di lavoro in somministrazione.

Pertanto, il beneficio non spetta nei casi d:

  • lavoro intermittente;
  • lavoro occasionale;
  • apprendistato;
  • lavoro domestico

Durata dell’esonero contributivo per l’assunzione di donne svantaggiate

La durata dell’esonero contributivo nei casi di assunzione di donne svantaggiate appena descritti è la seguente:

  • in caso di assunzione a tempo determinato, spettano fino a 12 mesi;
  • in caso di assunzione a tempo indeterminato, spettano per 18 mesi;
  • in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, sono riconosciuti per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione;
  • in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine non agevolato, sono riconosciuti per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione.

Inoltre “gli incentivi spettano anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi. Infine, come già chiarito per altre agevolazioni, si precisa che il periodo di fruizione degli incentivi può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento” (Circolare INPS n.58/2023)

Misura dell’esonero contributivo

La misura dell’esonero contributivo nei casi di assunzione di donne svantaggiate è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite annuale massimo di 8.000€, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Nei casi di assunzione part-time, i massimali delle agevolazioni devono essere proporzionalmente ridotti.

Per ulteriori informazioni, invitiamo a consultare la Circolare INPS n.58/2023.

 

 

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