Esonero contributivo per i nuovi iscritti in agricoltura

L’ INPS, con la circolare numero 72 del 9 giugno 2020 e recependo le indicazioni previste dalla legge di bilancio 2020 art.1, comma 503 della legge 27 dicembre 2019 , n .160, ha confermato l’esonero contributivo per i nuovi iscritti alla previdenza agricola in qualità di imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti (CD).

Il beneficio dell’ esonero contributivo viene riconosciuto con il contestuale soddisfo di due requisiti:

  • a. età inferiore a 40 anni;
  • b. iscrizione alla previdenza agricola nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre
    2020.

Restano esclusi dal beneficio coloro che pur avendo un’età inferiore ai 40 anni risultano iscritti alla previdenza agricola in data antecedente il 1° gennaio 2020.
La norma prevede l’esonero nella misura del 100% delle contribuzioni obbligatorie per invalidità, vecchiaia e superstiti, per una durata complessiva di 24 mesi. L’esonero, in osservanza dei principio dei de minimis, può essere riconosciuto al singolo imprenditore agricolo, al singolo coltivatore diretto o all’intero nucleo familiare iscritto.

Restano esclusi dall’esonero contributivo:

  • a. i contributi da maternità, previsti dagli articoli 66 e seguenti del DL 26 marzo 201, n.151;
  • b. il contributo INAIL, previsto per i soli coltivatori diretti.

Il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni previsti dalla normativa in vigore.
Gli interessati devono presentare opposita istanza utilizzando il servizio on-line entro 120 giorni dalla data di inizio della comunicazione dell’attività. Per le attività iniziate in data 1° gennaio 2020 il termine scade il 29 luglio 2020.

Scarica qui la circolare numero 72 del 09-06-2020.