Esonero contributivo per l'assunzione delle donne (2021-2022)

In caso di assunzione di lavoratrici donne è previsto un esonero contributivo che rimane valido nel biennio 2021-2022: questo è quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2021 (n.178/2020) che riconosce un esonero nella misura del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 6.000 euro annui. L’Inps col messaggio n.1421 del 6 aprile 2021 e con la circolare n.32 del 22 febbraio 2021 ha fornito le prime indicazioni in merito all’applicazione di tale disposizione.

Datori di lavoro che possono accedere all’esonero contributivo 2021-2022 per l' assunzione delle donne

I datori di lavoro che possono accedere all’esonero contributivo 2021-2022 per l’assunzione di donne sono tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi i datori di lavoro del settore agricolo, nonché:

  • gli enti pubblici economici;
  • gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  • gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
  • le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  • i consorzi di bonifica;
  • i consorzi industriali;
  • gli enti morali;
  • gli enti ecclesiastici.

Sono escluse invece da questo beneficio le Pubbliche Amministrazioni, le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Sanitarie Ospedaliere, Regioni, Province, Comuni e Autorità Indipendenti, nonché tutti gli organi individuabili nell’elencazione recate all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Requisiti donne lavoratrici a cui spetta l’esonero contributivo 2021-2022

I requisiti per le donne lavoratrici a cui spetta l’esonero contributivo 2021-2022 per l’assunzione di donne sono i seguenti:

  • residenza nelle aree svantaggiate e con la certezza che il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate;
  • donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi”. Questi settori sono annualmente individuati con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base di quanto acquisito dall’ISTAT. Ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione, la donna priva di impiego deve essere assunta o in un settore o in una professione compresi nell’elencazione del suddetto decreto;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi”. Ai fini del rispetto del requisito, va considerato il periodo di 24 mesi antecedente la data di assunzione, e verificare che in quel periodo la lavoratrice considerata non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno 6 mesi o  un’attività di collaborazione coordinata e continuativa la cui retribuzione annua sia superiore a 8.145 euro o, ancora, un’attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro. Pertanto, ai fini del riconoscimento del beneficio di esonero contributivo è richiesto o uno stato di disoccupazione di lunga durata (oltre 12 mesi) o il rispetto del requisito di “priva di impiego”; si precisa che la locuzione “privo di impiego” si riferisce a quei lavoratori svantaggiati che negli ultimi sei mesi non abbiano prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi e a coloro che negli ultimi sei mesi abbiano svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione.

Il requisito di svantaggio della lavoratrice (stato di disoccupazione da oltre 12 mesi o rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di “priva di impiego”) deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere l’esonero contributivo. Pertanto, se si intende richiedere il beneficio per un’assunzione a tempo determinato, il requisito di svantaggio deve sussistere alla data di assunzione e non a quella della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Se, invece, si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione. Inoltre, l’esonero contributivo può trovare applicazione anche nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati ai sensi della disciplina di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012 o di cui all’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge di bilancio 2021, e che, in tali casi, l’incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione.

Infine, si ribadisce, come già previsto nella circolare n. 32/2021, che l’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

Rapporti di lavoro incentivati dall’esonero contributivo 2021-2022

I rapporti di lavoro incentivati dall’esonero contributivo 2021-2022 per assunzione donne sono:

  • le assunzioni a tempo determinato;
  • le assunzioni a tempo indeterminato;
  • le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

L’esonero contributivo spetta anche in caso di part-time, per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, nonché ai rapporti di lavoro a scopo di somministrazione.

L’esonero non spetta invece per i rapporti di lavoro intermittente, occasionale e nei rapporti di apprendistato e di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

Durata e misura dell’esonero contributivo 2021-2022

La durata dell’esonero contributivo 2021-2022 è la seguente:

– in caso di assunzione a tempo determinato, 12 mesi;

– in caso di assunzione a tempo indeterminato, 18 mesi;

– in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione.

L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

Infine, come già chiarito per altre agevolazioni, si precisa che il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, la posticipazione temporale del periodo di godimento.

La misura di incentivo prevede l’esonero del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 6.000 euro annui.

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