Età massima per partecipare a concorsi pubblici: parere della PCM

L’età massima per partecipare a concorsi pubblici è oggetto di un parere espresso dalla PCM (Presidenza del Consiglio dei Ministri) attraverso una nota pubblicata il 15 novembre 2021 (che trovi qui), in risposta a un quesito posto da un’università. Nella fattispecie, l’università chiedeva se l’età pari a 65 anni fosse il limite anagrafico per partecipare a un concorso pubblico e quindi per essere assunti nella Pubblica Amministrazione, sia a tempo determinato che indeterminato, e se, inoltre, lo stesso limite di età potesse essere in qualche modo superato per garantire al lavoratore la maturazione dei requisiti contributivi per accedere alla pensione, o per instaurare un nuovo rapporto di lavoro.

Il Parere della PCM sull’età massima per partecipare a concorsi pubblici

Il parere della PCM sull’età massima per partecipare a concorsi pubblici, in merito a quanto richiesto dall’università, è il seguente:

da un punto di vista generale, si rappresenta che le previsioni che disciplinano i limiti di età per la permanenza in servizio nei singoli ordinamenti determinano un limite anagrafico che comporta il collocamento a riposo d’ufficio per il dipendente pubblico. Tale età varia in base all’ordinamento di appartenenza e la possibilità di essere collocato a riposo si configura a seguito della maturazione, a qualsiasi titolo, di un diritto a pensione.

Inoltre “con il nuovo regime sono stati elevati i requisiti di età per l’accesso alla pensione di vecchiaia (ad oggi 67 anni), comportando di fatto la necessità di superare i 65 anni di età [Nota 1] per poter maturare tale diritto. Con il citato articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013, il legislatore ha voluto circoscrivere con chiarezza la possibilità di superare tale limite per il personale delle pubbliche amministrazioni, in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, delimitando tale possibilità alla necessità di raggiungere il primo requisito utile a pensione, a qualsiasi titolo.

In relazione alla possibilità di candidarsi ad un concorso pubblico, la previsione dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che rimuove il limite di età per la partecipazione ai concorsi pubblici, non può incidere sulla vigenza del limite età per la permanenza in servizio previsto dai singoli ordinamenti, il quale, continuando ad operare come sopra illustrato, non può consentire l’assunzione di nuovo personale con rapporto di lavoro subordinato che abbia, appunto, superato tale età. Infatti, la confermata vigenza dei limiti di età determina implicitamente la loro rilevanza anche ai fini della possibilità della partecipazione ai concorsi pubblici. Seguendo i principi generali, quindi, se il soggetto ha superato il limite anagrafico relativo all’ordinamento per il quale intenda concorrere non potrà partecipare al concorso, né essere oggetto di una nuova assunzione, a prescindere dalla circostanza che si recluti personale a tempo indeterminato o a tempo determinato, e indipendentemente dal fatto che egli abbia raggiunto o meno i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico. Infatti, su questo ultimo aspetto, la possibilità di superare il limite di età per la permanenza in servizio al fine di raggiungere il primo requisito utile a pensione può configurarsi solo se è già instaurato un rapporto di lavoro e quindi se il soggetto, al momento del compimento del limite di età, è già dipendente dell’amministrazione che prolungherà, alle condizioni suesposte, il rapporto di lavoro.

Ne consegue, in sintesi, che non possono essere sottoscritti contatti a tempo determinato con soggetti di età superiore a quella massima per il collocamento a riposo.

[Nota 1] In base all’art. 4 del d.P.R. n. 1092 del 1973 per i dipendenti dello Stato il limite ordinamentale di età per la permanenza in servizio è 65 anni, applicabile in via analogica anche alle altre categorie di dipendenti in mancanza di diversa indicazione normativa, fatti salvi i regimi speciali.”

come appunto riportato nella nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2021

 

Per maggiori informazioni contattati qui!

 

Rimani sempre aggiornato con la nostra newsletter gratuita!