Ex esposti amianto: +15% sulle rendite, anche per eredi unioni civili
Per i lavoratori ex esposti all’amianto arriva un aumento del 15% sulle rendite, esteso anche agli eredi di unioni civili in caso di morte del percettore. La Legge di Bilancio 2021 (n.178/2020) ha infatti introdotto alcune novità per coloro che sono affetti da patologie collegate all’amianto e alla fibra fiberfrax: a partire dal 1° gennaio 2021 infatti l’ Inail erogherà una prestazione aggiuntiva pari al 15% della rendita attuale derivante dal “Fondo per le vittime dell’amianto”, non soggetta a tassazione Irpef, e destinata anche agli eredi uniti civilmente col titolare dell’erogazione, in caso di decesso di quest’ultimo. La rendita in essere era stata introdotta con la legge finanziaria 2008 ed era originariamente finanziata in parte con le risorse annue provenienti dal bilancio dello Stato e in parte attraverso un’ addizionale sui premi versati dalle aziende coinvolte in attività lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all’ amianto: da quest’anno invece è stata definitivamente eliminata la quota del Fondo a carico delle imprese, dopo il periodo transitorio di non applicazione, previsto dall’art. 1, comma 189, della legge n.205 del 27 dicembre 2017.
La Legge di Bilancio 2021 ha inoltre previsto l’erogazione di 10.000€ una tantum ai malati di mesotelioma non professionale, per quei cittadini che abbiano contratto la malattia a causa di esposizione ambientale o familiare, e per i loro eredi: la prestazione verrà erogata a partire dal 1° gennaio 2021 in un’unica soluzione, previa domanda dell’interessato o dei suoi eredi in caso di decesso. La domanda deve essere presentata all’ Inail entro 3 anni dalla data di diagnosi della malattia, pena la decadenza del diritto ad accedervi.
Il Fondo vittime d’ amianto è stato incrementato di 39 milioni di euro per il 2021, fino a un aumento graduale di 51 milioni di euro per gli anni a venire, entro il 2030.
L’art. 1 comma 360 della Legge di Bilancio 2021 ha riconosciuto poi i benefici previdenziali per l’amianto a quei lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che abbiano lavorato nel sito produttivo senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati contro l’esposizione all’amianto, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 8 della legge 257/1992 che ha introdotto una maggiorazione contributiva utile ai fini pensionistici pari a 1,50 per il periodo di esposizione all’amianto: la suddetta legge di Bilancio 2021 ha quindi imposto termini precisi per l’invio all’Inps della documentazione necessaria per il riconoscimento di questi benefici previdenziali, in particolare il datore di lavoro, a partire dal 15 gennaio 2021, avrà 90 giorni per produrre la documentazione richiesta all’ente previdenziale, che a sua volta entro 15 giorni dalla ricezione dovrà inviare gli stessi all’Inail.
L’Inail a quel punto avrà 60 giorni per rilasciare all’Inps le certificazioni tecniche attestanti l’esistenza o meno dei requisiti previsti dalla legge per l’accesso ai benefici previdenziali, portando l’Istituto Previdenziale, entro 60 giorni, a stilare una graduatoria dei lavoratori aventi diritto i benefici previdenziali, tenendo conto prima di tutto della data di maturazione dei requisiti pensionistici agevolati e poi della data di presentazione della domanda.