Federazioni e società sportive: proroga versamenti contributivi al 22 dicembre 2022
Per le federazioni e le società sportive, i versamenti contributivi sono stati prorogati al 22 dicembre 2022, rispetto al precedente termine fissato al 16 dicembre 2022.
A comunicarlo il Messaggio INPS n.4358/2022, il quale fa riferimento a quanto disposto dall’art.13 del D.L. 18 novembre 2022, n. 176.
Destinatari proroga
I destinatari della proroga del versamento contributivo previdenziale e assistenziale sono:
- le federazioni sportive nazionali;
- le discipline sportive associate;
- gli enti di promozione sportiva;
- le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche
che abbiano domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, e che operino nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, come da suddetto Messaggio INPS.
Queste categorie di federazioni e associazioni sportive, infatti, erano state interessate dalla sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, i quali fossero in scadenza nel periodo compreso dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022.
Tipologia versamenti contributivi
La tipologia dei versamenti contributivi e degli adempimenti assistenziali riguardano la totalità degli stessi, compresi quelli a carico dei lavoratori, nonché quelli relativi all’assicurazione obbligatoria.
Come versare i contributi sospesi
Per versare i contributi sospesi, nonché riprendere gli adempimenti previdenziali e assistenziali in oggetto, è necessario, entro il 22 dicembre 2022, inoltrare il relativo pagamento in unica soluzione senza applicazione di sanzioni e interessi.
Inoltre, sempre entro la stessa data, “dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione (dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022)” (Messaggio INPS n.4358/2022,)
Infine, l’INPS ricorda che “non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati”
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