Giornalisti: chiarimenti INPS sull’attività lavorativa successiva al prepensionamento

Per i giornalisti, l’INPS ha pubblicato dei chiarimenti in merito all’attività lavorativa successiva al prepensionamento, disciplinato dall’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Tali chiarimenti arrivano a seguito della Circolare INPS n.10/2023, relativamente al paragrafo 2.5 della stessa.

Attività lavorativa presso la stessa azienda che ha dato luogo al prepensionamento

L’attività lavorativa presso la stessa azienda che ha dato luogo al prepensionamento del giornalista professionista, anche nei casi di appartenenza al medesimo gruppo editoriale, è incompatibile con la pensione, sia che si tratti di attività lavorativa subordinata che autonoma, prestata in Italia o all’estero.

Pertanto, il trattamento pensionistico è revocato dal primo mese in cui il pensionato svolge l’attività lavorativa presso tali aziende”, ricorda il Messaggio INPS n.644/2023.

Attività lavorativa dei giornalisti presso altre aziende

L’attività lavorativa dei giornalisti presso aziende diverse da quelle che hanno dato luogo al prepensionamento, è invece compatibile.

In questo caso, l’art.37 comma 4, della legge n. 416 del 1981 prevede che: “Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità”. Come chiarito al paragrafo 11 della circolare n. 92 del 28 luglio 2022, a decorrere dal 1° luglio 2022, per le pensioni già liquidate al momento del trasferimento all’INPS o successivamente, trova applicazione la disciplina in materia di cumulo della pensione con i redditi da lavoro prevista nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD). Conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, non trova applicazione l’articolo 15 del Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’INPGI in vigore dal 21 febbraio 2017”, ricorda il suddetto Messaggio INPS.

Quindi, dal 1° luglio 2022, il trattamento derivante dal prepensionamento in oggetto è cumulabile con i redditi derivanti da rapporti di lavoro dipendente o autonomo.

Infine, il suddetto Messaggio INPS ricorda che “in caso di svolgimento di attività lavorativa successiva al prepensionamento, trova applicazione l’articolo 37, comma 2, ultimo periodo, della legge n. 416 del 1981, il quale prevede che: “I contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi all’anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti dall’INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta al giornalista.

 Pertanto, in caso di svolgimento dopo il pensionamento di attività lavorativa con obbligo di iscrizione al FPLD, il supplemento di pensione spettante ai sensi dell’articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è corrisposto nella misura pari alla differenza tra il montante risultante dalla contribuzione versata al predetto FPLD e la quota di contribuzione riferita al periodo di maggiorazione, come determinata ai sensi del paragrafo 2.2 della circolare n. 10 del 2023, per il relativo coefficiente di trasformazione.

 Qualora tale misura sia pari o inferiore a zero, la domanda di supplemento deve essere respinta”

 

 

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