Il bonus baby sitter per i lavoratori autonomi
L’art. 14 del Decreto Ristori Bis (D.L. n. 149 del 9 novembre 2020) determina che i fruitori del bonus baby sitter da 1000€ siano i genitori lavoratori di alunni la cui attività didattica in presenza sia sospesa a causa dell’emergenza sanitaria nelle zone a più alto rischio epidemiologico: questi genitori devono essere iscritti alla “Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o iscritti alle gestioni speciali dell’ assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie”.
Si tratta quindi di lavoratori autonomi, non dipendenti, iscritti all’AGO e alla gestione separata.
I beneficiari potranno richiedere uno o più bonus baby sitter, fino a un limite massimo complessivo di 1000€, validi per tutto il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza, e solo a patto che non possano lavorare in smart working e che ci sia un altro genitore disoccupato, inoccupato o percettore di altri sostegni al reddito.
La novità è che il bonus baby sitter non può essere utilizzato per pagare familiari, quindi se la prestazione è svolta da un nonno o dagli zii, questi non potranno beneficiare di tale erogazione.