Il Fondo Dopo di Noi per la disabilità senza sostegno familiare

Il Fondo “Dopo di Noi”, per supportare la disabilità senza sostegno familiare, nasce con la legge n.112 del 2016, per poi essere disciplinato dal decreto del 23 novembre 2016 e successivamente dal decreto-legge n.86 del 2018. Per il 2021, il Fondo prevede una dotazione di 76,1 milioni di euro, come stabilito dal Decreto Rilancio (n.34/2020)

Il Fondo “Dopo di Noi” vuole finanziare e sostenere la vita delle persone con disabilità grave nel momento in cui non saranno più assistite dai genitori o dai familiari, a seguito quindi della loro scomparsa, e nasce sulla scia dell’art.19 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, che vuole garantire l’inclusione sociale di tutte le persone con disabilità, la loro integrazione economico-sociale nonché la loro libertà di scelta, spingendo gli Stati ad adottare misure che ne facilitino il pieno godimento dei diritti.

Inoltre, nell’art.12 della suddetta Convenzione Onu, si fa riferimento alla protezione giuridica dei soggetti con disabilità, delegando agli Stati:

  • il rispetto dei diritti, della volontà e delle preferenze della persona affetta da disabilità;
  • la libertà da ogni conflitto di interesse o influenza;
  • la ricorrente revisione da parte di un’autorità competente, che sia indipendente e imparziale, di tutte le misure adottate.

Destinatari del Fondo Dopo di Noi

I Destinatari del Fondo Dopo di Noi sono le persone affette da disabilità grave, non legata all’invecchiamento o a patologie ad esso collegate, le quali sono prive di supporto e assistenza familiare, sia per la scomparsa dei congiunti che a causa della loro impossibilità di far fronte alle cure necessarie.

Finalità del Fondo Dopo di Noi

Le finalità del Fondo Dopo di Noi riguardano la progressiva assistenza e presa in carico della persona con disabilità, sia durante l’esistenza in vita dei genitori o dei familiari, che in seguito, rispettando la volontà del soggetto disabile e dei suoi genitori, se possibile. In particolare, si tratta di misure che:

  • potenzino interventi atti a favorire la domiciliarità in alloggi o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, tenendo conto anche dei vantaggi apportati dalle nuove tecnologie, in modo da evitare l’isolamento delle persone disabili;
  • realizzino programmi per la permanenza temporanea  in abitazioni extrafamiliari, in caso di situazioni di emergenza, nel rispetto della  volontà delle  persone con disabilità grave e, se possibile, dei loro genitori o familiari;
  • mettano in pratica progetti di innovativi alloggi residenziali familiari e co-housing, compresi di finanziamento per opere di ristrutturazione o spese di locazione o acquisto;
  • sviluppino programmi di accrescimento della consapevolezza e dell’indipendenza nella gestione della vita quotidiana della persona disabile;
  • finanzino programmi di attuazione del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze, a cui possono partecipare le regioni,  gli enti locali, gli enti del terzo settore e gli  soggetti  di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell’assistenza alle persone con disabilità, nonché le famiglie che si  associano, come stabilito e raccomandato dalla Legge del 22 giugno 2016, n. 112 

Inoltre, la stessa legge prevede detrazioni sulle spese sostenute per la sottoscrizione di polizze assicurative e contratti di tutela dei disabili gravi, nonché esenzioni su trasferimenti di beni dopo la morte dei familiari, costituzione di trust e altri strumenti di protezione legale.

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