Importi prestazioni malattia, maternità/paternità e tubercolosi 2021
Gli importi delle prestazioni di malattia, maternità/paternità e tubercolosi 2021 sono contenuti nella circolare Inps n.68 del 22 aprile 2021; si tratta degli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori, le prestazioni economiche appena citate, con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2021. Per quanto concerne l’indennità di tubercolosi, invece, dal momento che, sulla base della normativa vigente, le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa, occorre fare riferimento, per gli importi da corrispondere per l’anno 2021, alla circolare Inps n. 8 del 21 gennaio 2021.
Importi prestazioni malattia, maternità/paternità e tubercolosi 2021: categorie di lavoratori
Gli importi delle prestazioni di malattia, maternità/paternità e tubercolosi 2021 si differenziano in base alle categorie di lavoratori, come segue:
- Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto (D.P.R. n. 602/1970), i trattamenti economici previdenziali in oggetto, spettanti per eventi da indennizzare sulla scorta di periodi di paga cadenti nell’anno 2021, sono da liquidare sulla base della retribuzione del mese precedente, comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge che è pari per il 2021 a 48,98 euro;
- Per i lavoratori agricoli a tempo determinato la retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge che, per il 2021, è pari a 43,57 euro;
- Per i lavoratori piccoli coloni e compartecipanti familiari l’importo è, in via temporanea, quello del 2020, determinato con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 7 luglio 2020 (cfr. la circolare n. 89/2020). I salari definitivi per l’anno 2021 saranno comunicati non appena disponibili. Per quanto riguarda le prestazioni economiche di maternità/paternità si ribadisce che le stesse, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni, e il reddito applicabile, per l’anno 2021, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, sarà comunicato non appena disponibile; nel frattempo è utilizzato, in via temporanea e salvo conguaglio, il reddito valido per l’anno 2020 pari a 59,45 euro;
- Per i lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari l’importo va calcolato sulla base delle seguenti retribuzioni convenzionali orarie:
- 7,17euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 8,10 euro;
- 8,10euro per le retribuzioni orarie effettive superioria 8,10 euro e fino a9,86 euro;
- 9,86euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 9,86 euro;
- 5,22euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
- Per i lavoratori coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali l’indennità di maternità/paternità e l’indennità per congedo parentale delle sole lavoratrici autonome e quella per l’interruzione della gravidanza devono essere calcolate sulla base di 43,57 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2021 per la qualifica di operaio dell’agricoltura
- Per gli artigiani l’importo è di 48,98 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2021 per la qualifica di impiegato dell’artigianato (con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2021.
- Per commercianti l’importo è pari a 48,98 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2021 per la qualifica di impiegato del commercio con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2021
- Per i pescatori l’importo è pari a 27,21 euro, corrispondenti alla misura giornaliera del salario convenzionale fissata per l’anno 2021 per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associate in cooperativa di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (cfr. la circolare n. 10/2021, paragrafo 3, tabella B), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2021.
Importi 2021 per malattia, degenza ospedaliera, maternità/paternità e congedo parentale
Gli importi 2021 per le prestazioni di malattia, degenza ospedaliera, maternità/paternità e congedo parentale, da erogare ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, nonché l’ammontare dell’assegno di maternità di base concesso dai Comuni e quello di maternità per lavori atipici e discontinui (c.d. assegno di maternità dello Stato) concesso dall’Inps, sono i seguenti:
-
- lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, le aliquote contributive pensionistiche, maggiorate dell’ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi delle tutele relative alla maternità/paternità, al congedo parentale, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e alla malattia, risultano pari a:
- 25,98% per i lavoratori liberi professionisti;
- 33,72% per i collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
- 34,23% per i collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.
- lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, le aliquote contributive pensionistiche, maggiorate dell’ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi delle tutele relative alla maternità/paternità, al congedo parentale, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e alla malattia, risultano pari a:
Il contributo mensile utile ai fini dell’accertamento del requisito richiesto si ottiene, quindi, per l’anno 2021, applicando l’aliquota suindicata sul minimale di reddito (art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233) pari, per il suddetto anno, a 15.953,00 euro (cfr. la circolare n. 12/2021).
Conseguentemente, il contributo mensile utile è pari a:
- 345,38 euro per i liberi professionisti per i quali si applica l’aliquota del 25,98%;
- 448,28 euro per i collaboratori e altre figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 33,72%;
- 455,06 euro per i collaboratori e altre figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 34,23%.
Inoltre, anche per l’anno 2021 il massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/95 è pari a 103.055,00 euro (cfr. la circolare n. 12/2021).
Per gli eventi insorti nel 2021, il limite di reddito previsto ai fini dell’erogazione dell’indennità per degenza ospedaliera e dell’indennità di malattia corrisponde a euro 72.138,50 (pari al 70% del massimale 2020, pari a 103.055,00 euro – cfr. la circolare n. 12/2020).
A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, le indennità per malattia e per degenza ospedaliera sono calcolate applicando, a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei dodici mesi precedenti l’evento, le seguenti percentuali:
- dell’8%, del 12% o del 16% – in caso di malattia,
- del 16%, del 24% e del 32% – in caso di degenza ospedaliera o di malattia di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 22 maggio 2017, n. 81 (cfr. la circolare n. 139/2017),
all’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo, valido per l’anno di inizio della malattia (cfr. il decreto 12 gennaio 2001 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali) che per il 2021 è pari a 282,34 euro.
Degenza ospedaliera (art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 - D.M. 12 gennaio 2001)
Per il 2021, gli importi sono quindi pari a:
- 45,17 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
- 67,76 euro (24%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- 90,35 euro (32%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.
Importo indennità malattia 2021
La misura della prestazione è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata.
Pertanto, per il 2021, gli importi sono pari a:
- 22,59 euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
- 33,88 euro (12%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- 45,17 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.
Importo assegno di maternità e limite ISEE 2021
L’importo dell’assegno di maternità e i limiti ISEE per le nascite avvenute nel 2021, nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2021 sono i seguenti:
- assegno di maternità di base (in misura piena) pari a 348,12 euro mensili per complessivi 1.740,60 euro;
- indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) pari a 17.416,66 euro.
Importo assegno di maternità per lavoratori atipici e discontinui 2021
L’importo dell’assegno di maternità per lavoratori atipici e discontinui 2021 (art. 75 del D.lgs n. 151/2001), valido per le nascite avvenute nel 2021 nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2021, è pari, nella misura intera, a 2.143,05 euro.