INAIL: denunce di infortunio sul lavoro e malattia professionale anche per percettori di Rdc e rider

L’ infortunio sul lavoro e la malattia professionale Inail possono essere denunciate anche da percettori di Reddito di Cittadinanza (RdC) e rider: l’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha infatti reso disponibile dal 3 febbraio 2021 la procedura online per inoltrare le denunce di infortunio da parte dei percettori del Reddito di Cittadinanza impegnati nei PUC, ossia nei progetti utili alla collettività, e da parte degli addetti alla consegna domiciliare di beni, i cosiddetti rider.

Questi lavoratori hanno, infatti, diritto alle prestazioni economiche che spettano alla generalità dei dipendenti in caso di malattia professionale e/o infortunio, e già dal 2020 sono titolari di copertura assicurativa obbligatoria: per quanto riguarda i rider, a partire dal 1° febbraio 2020,  la copertura assicurativa è interamente a carico del datore di lavoro (in questo caso impresa di delivery) che deve obbligatoriamente indicare il mezzo di trasporto utilizzato per le consegne, nonché la percentuale delle attività eseguite con i diversi mezzi, dal momento che il relativo premio di assicurazione Inail è fissato in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta.

I rider, dal canto loro, dovranno dare istantanea notizia di qualsiasi infortunio o malattia professionale, anche lieve, alla propria impresa di delivery, fornendo al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico di infortunio, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso. I ciclo-fattorini sono comunque assicurati per tutti gli eventi infortunistici, incluso l’infortunio in itinere, e possono beneficiare delle prestazioni economiche relative a:

Per quanto riguarda invece i percettori di Rdc impegnati in progetti utili alla collettività (PUC), sono anch’essi coperti, già dal 1° gennaio 2020, da assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, nei casi in cui:

  • siano tenuti ad offrire la propria disponibilità allo svolgimento dei PUC nel contesto dei comuni o delle unioni di comuni, nel contesto del Patto per il lavoro e il Patto per l’Inclusione sociale;
  • non siano tenuti a rendersi disponibili allo svolgimento di attività lavorative nell’ambito dei PUC ma possono aderirne volontariamente;
  • Siano soggetti coinvolti volontariamente nei progetti, non percettori di Rdc, ma comunque in condizione di povertà individuati con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
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