Indennità 150 euro e Naspi, Dis-Coll, indennità Covid-19
L’indennità di 150 euro spetta anche ai percettori di Naspi, Dis-Coll e indennità Covid-19, che rispettino però alcuni requisiti che andremo ora a vedere.
Ricordiamo che l’indennità di 150 euro è erogata una tantum, cioè una sola volta, con la mensilità di novembre 2022, ai lavoratori dipendenti, nonché a lavoratori domestici e percettori di Reddito di Cittadinanza, che rispettino tutti particolari requisiti.
Inoltre tale indennità non concorre alla formazione del reddito e non riconosce contribuzione figurativa.
Naspi e Dis-Coll
Nei casi in cui si percepisca l’indennità di disoccupazione Naspi o la Dis-Coll nel mese di novembre 2022, si riceverà automaticamente l’indennità di 150 euro con la mensilità appena indicata, senza bisogno di inviare alcuna domanda all’INPS.
Pertanto, l’unico requisito di accesso a tale bonus è quello di essere titolari di una delle due indennità di disoccupazione e sostegno al reddito nel mese di novembre 2022.
Soggetti esclusi dall’indennità di 150 euro
I soggetti esclusi dall’indennità di 150 euro nei casi di Naspi e Dis-Coll, sono i cittadini che hanno ricevuto la Naspi in forma anticipata, il cui periodo di fruizione comprenda anche il mese di novembre 2022.
A questo proposito ricordiamo che la Naspi può essere anticipata in un’unica soluzione se si avvia un’attività autonoma, secondo il decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, poi confermato dal messaggio Inps n. 4658 del 13 dicembre 2019.
Indennità Covid-19 e indennità di 150 euro
L’indennità Covid-19 e l’indennità di 150 euro una tantum sono compatibili. Si fa presente però che la Circolare INPS n.127/2022 fa riferimento alle indennità Covid-19 stabilite dall’art.10, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 41/2021, e all’articolo 42 del decreto-legge n. 73/2021, i cui beneficiari hanno percepito anche il bonus di 200 euro una tantum erogato a luglio 2022.
Pertanto, l’indennità una tantum di150 euro è riconosciuta ai seguenti lavoratori già beneficiari delle indennità Covid-19 sopra descritte:
- “lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dello spettacolo”
come riporta la suddetta Circolare INPS.
Anche in questo caso, per ricevere l’indennità di 150 euro, questi lavoratori non devono presentare alcuna domanda, perché il bonus verrà erogato d’ufficio dall’INPS con le stesse modalità di pagamento utilizzate per le indennità COVID-19.
Hai bisogno di una nostra consulenza?
Iscriviti alla nostra newsletter qui!
…e rimani sempre aggiornato