Indennità 150 euro per iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo
Domanda anche tramite patronato entro il 31 gennaio 2023
Per l’indennità di 150 euro agli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo è possibile inviare domanda (entro il 31 gennaio 2023) anche tramite il nostro Patronato Inpas Confsal. Si fa presente che, il pagamento diretto da parte dell’INPS, quindi previa domanda, è necessario nel caso in cui tale indennità non sia già stata erogata dal datore di lavoro con la retribuzione del mese di novembre 2022.
Per inviare la domanda, contattaci qui!
Ricordiamo che l’indennità di 150 euro (introdotta dal decreto-legge n. 144/2022) è erogata una tantum, cioè una sola volta, con la mensilità di novembre 2022, ai lavoratori dipendenti nonché a lavoratori domestici, percettori di Reddito di Cittadinanza e beneficiari di indennità di disoccupazione come Naspi e Dis-Coll, che rispettino tutti particolari requisiti
Come ricorda, inoltre, la Circolare INPS n.127/2022, tale indennità destinata agli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo è contenuta nell’art.19, comma 14 del suddetto decreto-legge, viene erogata su domanda degli stessi e soprattutto è riconosciuta a tali lavoratori solo se posseggono determinati requisiti che andremo ora a vedere.
Requisiti per indennità 150 euro
I requisiti per ricevere l’indennità di 150 euro, per quanto riguarda i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo sono i seguenti:
- avere almeno 50 contributi giornalieri versati nel suddetto Fondo nell’anno 2021;
- avere un reddito derivante dal lavoro nello spettacolo non superiore a 20.000 euro, sempre nel 2021
Si ricorda che tale indennità una tantum, di importo pari a 150 euro, non concorre alla formazione del reddito e non riconosce contribuzione figurativa.
Invio domanda
L’invio della domanda per l’indennità di 150 euro è, come già accennato, necessario solo nei casi in cui i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo non abbiano già percepito la stessa indennità dal datore di lavoro. Infatti, la circolare INPS n.127/2022, alla sezione II punto 3, comunica che: “anche per tale categoria di lavoratori, analogamente a quanto illustrato nel precedente paragrafo per i lavoratori stagionali a tempo determinato e intermittenti, il pagamento diretto da parte dell’INPS non riguarda la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS), bensì solo coloro che, nel 2021, soddisfino i requisiti prescritti dal comma 14 in commento.
Conseguentemente, con la retribuzione di novembre 2022, i datori di lavoro devono, in automatico, pagare l’indennità anche ai lavoratori iscritti al FPLS, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti di cui al comma 14 dell’articolo 19, laddove ricorrano le condizioni previste dall’articolo 18 del decreto-legge n. 144/2022 (cfr. la circolare n. 116/2022).
Il pagamento da parte dell’INPS, infatti, anche in questo caso, sarà residuale, a domanda, secondo i requisiti già indicati e specificati dalla norma, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito, dal datore di lavoro, l’indennità nel mese di novembre 2022, ove spettante.”
Ad ogni modo puoi contattare qui il nostro Patronato Inpas Confsal per inviare la domanda, o inviarla all’Inps tramite SPID, CIE o CNS, entro il 31 gennaio 2022
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