Il D.L. Rilancio, riconosce un’indennità in favore dei lavoratori domestici, per i mesi di aprile e maggio 2020 pari a 500 euro per ciascun mese, che al 23 febbraio 2020 abbiano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro. Detta indennità non è cumulabile con altre varie indennità riconosciute da COVID-19 e non spetta altresì ai percettori del reddito di emergenza (REM) o ai percettori del reddito di cittadinanza a determinate condizioni (si procede eventualmente ad una sola integrazione del reddito di cittadinanza). Essa non spetta ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico. L’indennità de quo è erogata dall’INPS in unica soluzione, in un determinato limite di spesa complessivo.
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