Indennità Covid-19 2021: si può inviare la domanda fino al 7 giugno

La domanda per ricevere l’indennità Covid-19 2021 può essere inviata fino al 7 giugno 2021, così come prorogato dall’Inps e comunicato ai patronati. La circolare Inps n.65 del 19 aprile 2021 aveva già esteso i termini dal 30 aprile al 31 maggio 2021, per consentire ai nuovi aventi diritto un tempo sufficiente per inoltrare le richieste.

A chi spetta l’indennità Covid-19 2021?

L’indennità Covid-19 del 2021 spetta ai lavoratori stagionali, dello spettacolo e ad altre categorie di lavoratori maggiormente colpiti dalla crisi economica causata dalla pandemia.
L’ art. 10 del Decreto Sostegni 2021 (n.41 del 22 marzo 2021) ha stabilito requisiti d’accesso e importo di tali indennità che verranno erogate una tantum.

Requisiti di accesso alle indennità Covid-19 2021

Tra i requisiti di accesso alle indennità Covid-19 per il 2021 ricordiamo che i lavoratori interessati sono:

  • i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori intermittenti;
  • i lavoratori autonomi occasionali;
  • i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dello spettacolo (questi ultimi devono rispettare particolari limiti di reddito), ossia tutti quei lavoratori che sono stati già beneficiari di precedenti indennità dovute alla pandemia da Covid-19 e che sono indicati negli articoli 15 e 15-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Tra le categorie che ne beneficeranno sono però inclusi dal Decreto Sostegni 2021  anche i lavoratori in somministrazione presso aziende utilizzatrici appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, non rientranti nell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di indennità COVID-19 di cui ai precedenti decreti emergenziali.

Importo indennità Covid-19 2021

L’ importo dell’indennità Covid-19 per il 2021 è di 2400 euro erogati una tantum, quindi una sola volta, a tutti quei lavoratori appena menzionati.

Lavoratori dello spettacolo: reddito massimo per accedere all’indennità Covid-19 2021

Per i lavoratori dello spettacolo il reddito massimo per accedere all’indennità Covid-19 2021 è di 75.000 euro (innalzato dai precedenti 50.000 euro dal Decreto Sostegni), e sono necessari almeno 30 giorni di contributi versati tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021.

Invio domanda per indennità Covid-19 2021

L’invio della domanda per l’indennità Covid-19, all’Inps dovrà avvenire esclusivamente in via telematica entro il 7 giugno 2021, anche attraverso i servizi gratuiti telematici del Patronato Inpas – Confsal.
I lavoratori che hanno già beneficiato delle precedenti indennità Covid-19 e che rispettano i requisiti sopra indicati, non dovranno presentare nuova domanda perché l’indennità verrà loro erogata automaticamente dall’Inps, con le modalità già indicate.

Compatibilità con altre indennità Covid-19 2021 e con altri sostegni al reddito

L’ indennità Covid-19 2021 è compatibile con l’ assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, ma non è cumulabile con altre indennità espressamente previste dal Decreto Sostegni all’articolo 10, commi 1, 2, 3, 5 e 6. Le suddette indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e per il periodo di fruizione delle stesse non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

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