Indennità Covid-19 per lavoratori della pesca: domande entro il 31 dicembre 2021
Le domande per le indennità Covid-19 per i lavoratori della pesca potranno essere inviate entro il 31 dicembre 2021, relativamente al primo semestre 2021. A renderlo noto la circolare INPS n. 173 del 19 novembre 2021. Tale indennità non concorre a formare il reddito, e inoltre, per il periodo di fruizione, non verrà versata contribuzione figurativa nè assegno al nucleo familiare (ANF).
Destinatari
I destinatari dell’indennità Covid-19 sono i lavoratori della pesca con alcuni requisiti specifici. Per lavoratori della pesca si intende:
- soci di cooperative della piccola pesca (lavoratori);
- armatori e proprietari armatori (imbarcati sulla medesima nave);
- pescatori lavoratori autonomi;
Requisiti
I requisiti per accedere all’indennità Covid-19 prevedono, per i destinatari appena elencati:
- una riduzione del reddito nei primi 6 mesi del 2021 (legata all’emergenza sanitaria), almeno pari al 33 per cento rispetto al reddito percepito nei primi 6 mesi del 2019.
Tale requisito si evincerà in base al principio di cassa, nella differenza tra ricavi, compensi e spese, e andrà autocertificato al momento dell’invio della domanda.
Inoltre, i beneficiari non dovranno essere titolari di pensione nè iscritti ad altre forme previdenziali, tranne la Gestione Separata (ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 335).
Durata dell'indennità Covid-19 per i lavoratori della pesca
L’indennità Covid-19 per i lavoratori della pesca sopra definiti ha la durata massima di 90 giorni, per il periodo che va dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.
Importo
L’importo dell’indennità è di 40 euro netti al giorno.
Compatibilità
L’indennità in oggetto è compatibile con:
Incompatibilità
L’indennità Covid-19 per i lavoratori della pesca è incompatibile con:
- “pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni (c.d. APE sociale);
- cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga;
- trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e trattamento di integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) di cui all’articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
- prestazioni di cassa integrazione in deroga;
- prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 94343 del 3 febbraio 2016 e di altri Fondi di solidarietà bilaterali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148″
come riportato nella circolare Inps n. 173 del 19 novembre 2021, per i periodi che vanno dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.
Invio domanda
La domanda per l’indennità Covid-19 per i lavoratori della pesca sopra elencati può essere inviata attraverso i servizi online dell’INPS o attraverso i patronati come Inpas Confsal.
Si ricorda, infine, che è possibile proporre azione giudiziaria contro i provvedimenti dell’Inps.