Indennità di disoccupazione agricola 2020-2021

Nell’ambito dell’indennità di disoccupazione agricola 2020-2021, la circolare Inps n.69 del 23 aprile 2021, rifacendosi all’articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, chiarisce e illustra come calcolare tale prestazione di sostegno al reddito (relativa all’anno 2020), con particolare riferimento alla platea dei beneficiari e agli impatti della norma sul perfezionamento del requisito contributivo richiesto per l’accesso alla prestazione di disoccupazione agricola, sul calcolo della stessa e sulla retribuzione di riferimento da utilizzare per l’individuazione dell’importo da erogare in relazione ai periodi di cassa integrazione equiparati a lavoro.

Che cos'è l' indennità di disoccupazione agricola 2020-2021

L’indennità di disoccupazione agricola 2020-2021 è una misura di sostegno al reddito a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.

Destinatari dell' indennità di disoccupazione agricola 2020-2021

L’indennità di disoccupazione agricola 2020-2021 ha come destinatari gli operai a tempo determinato iscritti (per almeno un giorno) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l’anno di competenza della prestazione (2020) e gli operai agricoli a tempo indeterminato che sono stati assunti o licenziati nel corso dell’anno cui l’indennità si riferisce (2020).

Con riferimento agli operai a tempo indeterminato assunti o licenziati nel 2020 –nonostante siano potenzialmente destinatari di un ammortizzatore ordinario quale la cassa integrazione speciale per gli operai agricoli (CISOA) – ai fini dell’indennità di disoccupazione agricola, è richiesto che nel 2020 abbiano prestato almeno un giorno di lavoro effettivo.

L’articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede la concessione di trattamenti in integrazione salariale in deroga ai datori di lavoro del settore privato, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro. Potrebbe quindi verificarsi che lo stesso lavoratore, titolare di due o più rapporti di lavoro in settori diversi compreso quello agricolo, acceda alla cassa integrazione in deroga sia in virtù del lavoro agricolo che in relazione al lavoro svolto in un settore diverso. In questo caso, al lavoratore che in virtù della prevalenza del lavoro agricolo accede alla prestazione di disoccupazione agricola per il 2020, ai fini del calcolo dell’indennità, saranno valorizzati solo i periodi di cassa integrazione richiesti da aziende agricole e fruiti per effetto della sospensione o della riduzione di orario del rapporto di lavoro agricolo.

  • Operai agricoli a tempo determinato

Gli operai agricoli a tempo determinato, iscritti per almeno un giorno negli appositi elenchi riferiti al 2020, e che nel medesimo anno hanno fruito di trattamenti di integrazione salariale in deroga in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono beneficiari dell’indennità di disoccupazione agricola 2020-2021.

Ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola riferite all’anno 2020, i trattamenti di integrazione salariale in deroga fruiti dagli operai agricoli a tempo determinato, saranno utili limitatamente ai periodi fruiti entro il 31 dicembre 2020.

  • Operai agricoli a tempo indeterminato

Relativamente agli operai agricoli a tempo indeterminato, la circolare Inps n. 47 del 28 marzo 2020 ha precisato, al paragrafo E, che, rientrando l’emergenza epidemiologica tra le “altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori” – che ai sensi dell’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, giustificano il ricorso alla CISOA – gli stessi accedono a questo trattamento con la causale “COVID-19 CISOA” appositamente istituita.

Qualora l’azienda abbia già fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili, agli operai agricoli a tempo indeterminato è consentito l’accesso alla tutela della cassa integrazione in deroga di cui all’articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, al pari degli operai agricoli a tempo determinato, secondo gli accordi assunti e gli stanziamenti disponibili a livello regionale o di Provincia autonoma.

Successivamente, l’articolo 68 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. decreto Rilancio), ha inserito, all’articolo 19 del decreto-legge n. 18 del 2020, il comma 3-bis, che prevede che il trattamento di CISOA, richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore (90 giornate) e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all’articolo 8 della legge n. 457 del 1972, pari a 181 giornate nell’anno solare di riferimento. Il trattamento è concesso per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020.

Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha poi previsto la concessione di ulteriori trattamenti di CISOA da fruire entro il 31 dicembre 2020.

Il successivo decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nel prevedere ulteriori sei settimane di trattamenti di integrazione salariale nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e

il 31 gennaio 2021 per i datori di lavoro che accedono alle prestazioni di CIGO, CIGD e ASO, non ha ricompreso nell’ambito di previsione della norma i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del trattamento di CISOA.

Con circolare n. 139 del 7 dicembre 2020 è stato pertanto precisato che i suddetti datori di lavoro, che sospendono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica in atto, possono comunque accedere al trattamento ordinario di CISOA secondo le indicazioni già fornite con la circolare n. 47 del 28 marzo 2020.

Premesso quanto sopra, acquisito il conforme parere ministeriale, nell’ottica di assicurare tutele omogenee alle diverse categorie di lavoratori del settore agricolo, la disciplina in materia di calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola per il 2020, si applica anche agli operai agricoli a tempo indeterminato che hanno fruito sia della CISOA con le causali istituite in relazione all’emergenza epidemiologica che della cassa integrazione in deroga secondo le indicazioni di cui alla richiamata circolare n. 47 del 2020.

Al riguardo, si precisa che i trattamenti di integrazione salariale in argomento saranno valorizzati ai fini del calcolo della disoccupazione agricola di competenza del 2020 limitatamente ai periodi fruiti entro il 31 dicembre 2020.

  • Operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti da cooperative agricole e loro consorzi di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240

L’articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, prevede, al comma 1, che le imprese cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, della silvicoltura e dell’allevamento di animali, sono inquadrati ai fini previdenziali nel settore dell’agricoltura. Il successivo articolo 3 stabilisce che nei confronti di queste  imprese, a parziale deroga di quanto previsto dall’articolo 2, e limitatamente alla cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, alla cassa unica assegni familiari e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, si applicano le disposizioni del settore dell’industria sia agli effetti della contribuzione che delle prestazioni, ad eccezione della prestazione di disoccupazione rispetto alla quale resta applicabile la disciplina in materia di disoccupazione agricola.

La deroga in argomento trova applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Pertanto, i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dipendenti dalle suddette cooperative e loro consorzi, non accedono alla CISOA, ma alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria sulla base del requisito dimensionale.

Con particolare riferimento all’anno 2020, i lavoratori agricoli in argomento hanno avuto accesso alla CIGO con causale “COVID 19” e ai trattamenti di CIGO, sempre con la predetta causale, per sospensione di CIGS.

Ciò premesso, acquisito il conforme parere ministeriale, la disciplina in materia di calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola per il 2020 di cui all’articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, trova applicazione anche nei confronti degli operai agricoli a tempo indeterminato, dipendenti dalle cooperative e loro consorzi di cui alla richiamata legge n. 240 del 1984, che nell’anno 2020 hanno fruito della cassa integrazione ordinaria concessa con le causali COVID-19.

In presenza di altri rapporti di lavoro in settori diversi, ai fini del calcolo della prestazione di disoccupazione agricola saranno valorizzati esclusivamente i trattamenti emergenziali di cassa integrazione ordinaria fruiti in qualità di operai a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative in parola e loro consorzi, salvo che gli stessi lavoratori non abbiano fruito anche di trattamenti di integrazione salariale in deroga o di CISOA in virtù di altri rapporti di lavoro agricolo.

Per quante giornate si eroga l’indennità di disoccupazione agricola 2020-2021?

L’indennità di disoccupazione agricola 2020-2021 si eroga per un numero di giornate pari a quelle lavorate nel 2020, entro il limite delle 365 giornate (366 in relazione agli anni bisestili, quali il 2020), dal quale sono detratti i periodi di lavoro agricolo e non agricolo dipendente e autonomo, le giornate indennizzate ad altro titolo (ad esempio, per malattia, maternità o infortunio, cassa integrazione) e quelle non indennizzabili (ad esempio, per espatrio definitivo). Inoltre, alle giornate di lavoro effettivo saranno aggiunti i periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga fruiti nel 2020 dagli operai a tempo indeterminato (OTI) e dagli operai a tempo determinato (OTD) in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, i periodi di CISOA fruiti dagli OTI con le specifiche causali appositamente istituite, e i periodi di CIGO fruiti dagli OTI di cui ai paragrafi precedenti.

Premesso che l’indennità agricola 2020-2021 può essere erogata solo in relazione alle giornate dell’anno non coperte da alcun tipo di contribuzione, l’incremento delle giornate di lavoro ottenuto sommando i periodi di integrazione salariale a quelli di lavoro effettivo, determina un beneficio in termini di giornate indennizzabili per disoccupazione agricola solo per i lavoratori in relazione ai quali la predetta somma non superi per il 2020 il limite delle 183 giornate. Superato tale limite, l’articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020 non produce effetti. Ciò in quanto il totale delle giornate di lavoro, sommato alle giornate già indennizzate ad altro titolo (ad esempio, per malattia, maternità o infortunio, cassa integrazione) e a quelle indennizzate a titolo di disoccupazione agricola, non può superare il limite di capienza delle 366 giornate con riferimento al 2020 (anno bisestile).

Importo disoccupazione agricola 2020-2021

L’importo della disoccupazione agricola 2020-2021 per gli operai agricoli a tempo determinato e figure equiparate, è pari al 40% della retribuzione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. A titolo di contributo di solidarietà dall’importo così calcolato viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera per ogni giornata di disoccupazione erogata, fino a un massimo di 150 giorni.

Per gli operai agricoli a tempo indeterminato, l’importo dell’indennità agricola è pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata alcuna trattenuta a titolo di contributo di solidarietà.

Premesso quanto sopra, per il calcolo dell’indennità spettante in relazione ai periodi di fruizione del trattamento di integrazione salariale, l’Inps utilizzerà come retribuzione di riferimento l’importo giornaliero percepito per il trattamento stesso.

Pertanto, l’importo dell’indennità di disoccupazione agricola spettante per il 2020 sarà pari al 40% della retribuzione di riferimento per gli operai a tempo determinato e al 30% per gli operai a tempo indeterminato, costituita dalla media ponderata tra la retribuzione riferita ai giorni di lavoro effettivo e quella percepita in relazione ai periodi di trattamento di integrazione salariale fruiti.

Indennità di disoccupazione agricola 2020-2021 per lavoratori extracomunitari

Nel calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola 2020-2021 per lavoratori agricoli extracomunitari, ossia provenienti da paesi extracomunitari non convenzionati, tenendo conto che spesso non hanno potuto far rientro nel 2020 nel territorio italiano (a causa dell’emergenza sanitaria) nei limiti del periodo di franchigia indennizzabile di 90 giorni, come previsto dal messaggio n. 13212 del 14 maggio 2010, l’Inps, per evitare ulteriori penalizzazioni a tale categoria di lavoratori già duramente colpita dalla crisi pandemica, con esclusivo riferimento alle domande definite nell’anno 2021 per gli eventi di disoccupazione di competenza dell’anno 2020, ha definito il periodo indennizzabile  quello pari a 180 giorni.

Pertanto, ai fini della liquidazione delle prestazioni di disoccupazione agricola del 2020, saranno indennizzabili i periodi di soggiorno per turismo in Paese extracomunitario non convenzionato, collocati nel 2020, di durata pari o inferiore a 180 giorni.

Domanda di disoccupazione agricola 2020-2021

La domanda di accesso alla disoccupazione agricola 2020-2021 può essere inviata attraverso i servizi gratuiti del Patronato Inpas-Confsal.

SI RICORDA CHE L’INVIO DELLA DOMANDA E’ SCADUTO IL 31 MARZO 2021

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