Indennità di disoccupazione ALAS per autonomi dello spettacolo 2022

L’indennità di disoccupazione ALAS per autonomi dello spettacolo 2022 è stata istituita dal decreto-legge n.73/2021 poi convertito e modificato dalla legge n.106/2021. Si tratta di un’erogazione mensile destinata ai lavoratori autonomi dello spettacolo che hanno perso il lavoro a partire dal 1° gennaio 2022 e che posseggono particolari requisiti, che andremo ora a vedere.

Destinatari

I destinatari dell’indennità di disoccupazione ALAS 2022 sono:

  • “i lavoratori autonomi che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (articolo 2, comma 1, lett. a), del D.lgs n. 182/1997);
  • i lavoratori autonomi a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a), sopra riportate;
  • i lavoratori autonomi “esercenti attività musicali” di cui al punto 23-bis) dell’articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, inserito dall’articolo 3, comma 98, della legge 24 dicembre 2003, n. 350

come riportato dalla circolare INPS n.8 del 14 gennaio 2022.

Requisiti per l’indennità di disoccupazione ALAS 2022

I requisiti per l’indennità di disoccupazione ALAS 2022, erogata ai lavoratori autonomi appena descritti, sono:

  • aver perso involontariamente il lavoro a partire dal 1° gennaio 2022;
  • non essere titolari (in corso) di rapporti di lavoro autonomo o subordinato, compresi rapporti di collaborazione;
  • non beneficiare di trattamenti pensionistici diretti a carico di gestioni previdenziali obbligatorie (AGO, forme esclusive, sostitutive o integrative della stessa, né compatibili con questa, né della Gestione Separata oppure APE Sociale);
  • non beneficiare del Reddito di Cittadinanza (Rdc), né essere componente di un nucleo familiare che ne beneficia, né al momento della domanda, né per tutto il tempo di fruizione dell’indennità ALAS;
  • poter far valere, dal 1° gennaio dell’anno civile che precede la cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo, almeno 15 giornate di contribuzione versata al Fondo pensione dei lavoratori dello spettacolo. A questo proposito, la circolare INPS n.8/2022 fa presente che “si considerano utili i soli contributi previdenziali versati o accreditati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo connessi allo svolgimento di attività lavorativa autonoma di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a) e b), del decreto legislativo n. 182/1997. Si considerano altresì utili i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e congedo parentale regolarmente indennizzati riferiti ai soli periodi non coperti da contribuzione obbligatoria per effetto dell’astensione della lavoratrice e del lavoratore”;
  • possedere, relativamente all’anno precedente rispetto a quello di invio della domanda, un reddito che non superi 35.000€. Si tratta di reddito complessivo e non solo legato all’attività lavorativa autonoma, verificato dall’INPS in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate;
  • non essere titolare di un assegno ordinario di invalidità, al momento di invio della domanda e per tutto il periodo di fruizione dell’indennità ALAS

Importo

L’importo dell’indennità di disoccupazione ALAS è pari al 75% del reddito medio mensile del richiedente, che si calcola “rapportando il reddito imponibile ai fini previdenziali relativo all’anno in cui si è concluso l’ultimo rapporto di lavoro autonomo e all’anno precedente, per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi, presenti nel medesimo periodo di osservazione”, come specificato dal comunicato stampa INPS del 15 gennaio 2022. Concorrono a tale reddito, anche gli eventuali periodi di  tutela della maternità/paternità e del congedo parentale.

Inoltre, l’importo massimo dell’ALAS non può superare i 1.335,40 euro mensili e:

  • nei casi in cui il reddito medio mensile, come appena descritto, sia uguale o inferiore a 1227,55 euro (per il 2021), l’importo mensile dell’ALAS è pari al 75% dello stesso;
  • nei casi in cui il reddito medio mensile sia superiore, invece, a 1227,55 euro, l’importo mensile dell’ALAS sarà pari al 75% di quest’ultimo, ma con un ulteriore incremento del 25% della differenza tra il reddito medio mensile e l’importo appena descritto ( pari a 1227,55 euro).

Durata dell’indennità di disoccupazione ALAS 2022

La durata dell’indennità di disoccupazione ALAS 2022 è uguale “a un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di conclusione del rapporto di lavoro medesimo.

I periodi di maternità/paternità coperti da contribuzione, anche figurativa, nonché i periodi di congedo parentale indennizzati coperti da contribuzione figurativa presenti nel periodo di osservazione come sopra determinato, sono da considerare utili ai fini della determinazione della durata dell’indennità ALAS.

Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi – presenti nel periodo di osservazione come sopra determinato – che hanno già dato luogo a erogazione di precedente/i prestazione/i ALAS” come riportato dalla suddetta circolare INPS.

In tutti i casi, l’indennità di disoccupazione ALAS ha una durata massima di 6 mensilità (156 giorni di contributi giornalieri).

Maternità e malattia

Nei casi di maternità o malattia, l’ALAS non ne sostituisce le relative indennità, per cui,  se insorgono eventi di malattia e/o maternità durante il periodo di fruizione dell’indennità ALAS, quest’ultima viene sospesa per tutta il periodo di indennità di malattia/maternità, per poi essere riattivata per la parte residua.

Decadenza dell’indennità di disoccupazione ALAS

La decadenza dell’indennità di disoccupazione ALAS avviene:

  • nei casi di percezione di trattamenti pensionistici come sopra indicati;
  • se si percepisce il Reddito di Cittadinanza (Rdc);
  • se si percepiscono altre indennità di disoccupazione come Naspi e Dis-Coll;
  • si percepisce l’assegno ordinario di invalidità, comunque opzionale rispetto all’ALAS

Contribuzione

La contribuzione, nei periodi di fruizione dell’ALAS, è riconosciuta d’ufficio (quindi in automatico) in rapporto al reddito medio mensile. Si tratta di contribuzione figurativa.

Assegno al nucleo familiare e ALAS

Sull’indennità ALAS non competono gli assegni per il nucleo familiare” (Circolare INPS n.8/2022).

Invio domanda ALAS 2022

L’invio della domanda per ALAS 2022 deve avvenire tassativamente entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, anche attraverso i servizi del Patronato INPAS Confsal.

I 68 giorni indicati decorrono:

  • dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo;
  • dalla data di cessazione del periodo di maternità indennizzato;
  • dalla data di cessazione del periodo di malattia indennizzato;
  • dalla data di cessazione del periodo di malattia indennizzato;
  • dalla data di cessazione del periodo di infortunio sul lavoro o malattia professionale

come indicato dalla circolare INPS n.8/2022.

Infine, la stessa circolare ricorda che “nel caso di evento di maternità indennizzabile, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità indennizzato e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua

e che, solo relativamente alle cessazioni avvenute tra il 1° gennaio 2022 e la data della circolare INPS suddetta (ossia 14 gennaio 2022), il termine dei 68 giorni avrà decorrenza proprio a partire dalla data della circolare in oggetto.

Ricorsi amministrativi

I ricorsi amministrativi avversi ai provvedimenti INPS possono essere presentati anche attraverso i servizi del Patronato INPAS Confsal:

  • a decorrere dal 121° giorno successivo all’invio della domanda (in caso di mancata adozione da parte della Struttura territoriale competente);
  • entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo
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