Indennità di malattia per lavoratori sospesi o disoccupati
L’indennità di malattia per lavoratori sospesi o disoccupati spetta in caso di evento patologico che porta all’incapacità temporanea al lavoro, quindi a svolgere una particolare mansione.
Destinatari
I destinatari dell’indennità di malattia in oggetto sono:
- i lavoratori assunti a tempo indeterminato che siano ora sospesi o disoccupati, ma solo nel caso in cui l’evento patologico che porta all’incapacità temporanea alla mansione, si sia verificato entro 2 mesi (ossia 60 giorni) dalla fine del rapporto di lavoro o dalla sospensione
Come funziona l’indennità di malattia?
L’indennità di malattia, di norma, ha inizio a partire dal 4° giorno di malattia e finisce con la scadenza del certificato medico e quindi della prognosi. Questa indennità spetta per massimo 180 giorni nell’anno solare e può essere attestata da uno o più certificati medici. Viene erogata, inoltre, anche per ricoveri ordinari o day hospital.
Nei casi di lavoratori sospesi o disoccupati, l’indennità di malattia è diminuita di due terzi rispetto a quella che spetta a un lavoratore con contratto in essere della stessa categoria. Per ricoveri e senza familiari a carico, la quota è ridotta a 2/5 nei giorni di degenza in ospedale, ma è in misura intera per il giorno delle dimissioni
Cosa deve fare il lavoratore sospeso o disoccupato?
Il lavoratore sospeso o disoccupato deve provvedere a farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico, il quale dovrà comunque inviarlo telematicamente all’INPS. In caso di impossibilità a trasmettere il certificato per via telematica, il lavoratore sospeso o disoccupato deve farsi rilasciare lo stesso in forma cartacea, ed entro 2 giorni dal rilascio, inviarlo all’INPS, pena la perdita del diritto all’indennità di malattia in oggetto.
Per avere diritto all’indennità di malattia, il disoccupato o sospeso deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal medico curante che provvede a trasmetterlo online telematicamente all’INPS. Egli deve, inoltre, controllare attentamente la correttezza dei dati anagrafici e di domicilio per la reperibilità, inseriti dal medico.
Inoltre, “anche per i certificati di ricovero e di malattia rilasciati da parte delle strutture ospedaliere è previsto l’invio telematico. Qualora, invece, i certificati di ricovero e dimissioni vengano redatti in modalità cartacea, possono essere consegnati alla struttura territoriale INPS anche oltre i due giorni dalla data del rilascio, ma comunque entro il termine di un anno di prescrizione della prestazione. Le attestazioni di ricovero e della giornata di pronto soccorso prive di diagnosi non sono ritenute certificative ai fini del riconoscimento della prestazione previdenziale” come comunica qui l’INPS.
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