NASpI docenti Scuola

Indennità di disoccupazione NASpI per i docenti supplenti nella scuola

I docenti precari del comparto scuola, supplenti con contratto di lavoro a tempo determinato, possono presentare domanda di disoccupazione NASPI.
La NASPI (acronimo di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego)
è un sussidio di sostegno al reddito istituito dal d.l. 4 marzo 2015, n. 22 “disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati in attuazione della l. 10 dicembre 2014, n. 183”.
Requisito principale per aver diritto all’ indennità è la perdita involontaria della propria occupazione (restano esclusi dal beneficio i lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato per dimissioni volontarie o con risoluzione consensuale). Nel caso del personale scolastico il requisito si perfeziona con la scadenza del rapporto di lavoro a tempo determinato.L

Requisiti per ottenere la NASpI

La prestazione viene liquidata dall’ INPS con il soddisfo di una serie di requisiti in seguito elencati:

  1. Stato di disoccupazione: lo stato di disoccupazione si concretizza con la presentazione, presso i Centri dell’Impiego competenti, della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) e la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato. In alternativa, specie con riferimento all’attuale momento di emergenza epidemiologica, la DID può essere presentata telematicamente (DID online) previa registrazione nel portale ANPAL, o utilizzando il servizio attivo presso gli uffici del Patronato INPAS.
  2. Presenza di almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni antecedenti l’inizio dello stato di disoccupazioneai fini delle quantificazioni delle 13 settimane sono considerate valide tutte le settimane retribuite presenti nei quattro anni precedenti l’inizio dello stato di disoccupazione a condizione che la retribuzione contributiva, riferita ad ogni singolo anno, non risulti inferiore ai minimi retributivi settimanali come previsti dalla l. 638/1983 e dalla l. 389/1989.
    Ai fini del computo delle 13 settimane sono considerate validi:

    a. I contributi previdenziali;
    b. I contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e i periodi di congedo parentale, purché indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
    c. I periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati purché possibile la totalizzazione;
    d. I periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino a 8 anni di età e nel limite di 5 giorni all’anno.

    Non risultano valide invece le settimane da:

    a. Lavoro prestato all’estero in paesi non convenzionati;
    b. I periodi da infortunio sul lavoro o malattia per cui non c’è integrazione della retribuzione da parte del datore del lavoro;
    c. Periodi di cassa integrazione straordinaria o ordinaria a zero ore;
    d. Assenze da lavoro per permessi fruiti dal lavoratore per assistenza a parenti con disabilità grave.

    Pratiche di PatronatoNota Bene: In presenza di doppia contribuzione con periodi di lavoro agricolo e periodi di lavoro non agricolo la contribuzione è cumulabile a condizione che l’attività prevalente nei quattro anni di riferimento, sia rappresentata dall’ attività non agricola.

  3. Presenza di almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi antecedenti l’inizio dello stato di disoccupazione: sono considerate valide, ai fini del soddisfo del requisito, le giornate di effettiva presenza sul luogo di lavoro a prescindere dalla durata oraria individue nell’ acquisizione dei flussi UniEmes. È opportuno sottolineare che se nel periodo di osservazione si verificano eventi di malattia o infortunio senza integrazione del datore di lavoro, periodi di cassa integrazione ordinaria o straordinaria a zero ore, questi verranno considerati periodi neutri con ampliamento del periodo dei 12 mesi.

Decorrenza della NASpI

La prestazione della NASPI decorre:
  • dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;
  •  dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia presentata dopo l’ottavo giorno;
  • per i beneficiari del periodo di estensione della presentazione a 128 giorni, dal 68° giorno, se la domanda viene presentata tra oltre il 68° giorno ed entro il 128°.
Il titolare di prestazione NASPI è obbligato a comunicare telematicamente, entro 30 giorni, mediante il modello NASPI-com qualsiasi variazione di indirizzo o modalità di pagamento o eventi che influiscono sul pagamento della prestazione (avvio di attività autonoma, avvio di attività di lavoro subordinato, espatrio, malattia, ricovero ospedaliero, presentazione domanda di pensione).

Servizio di assistenza e consulenza on-line del Patronato INPAS

La NASPI va richiesta tramite la procedura telematica presente sul sito dell’INPS, accedendo con il proprio pin personale, in alternativa mediante l’assistenza gratuita del patronato INPAS recandoti alla sede più vicina o tramite il servizio di assistenza online.
Alla richiesta di consulenza on-line del patronato INPAS dovrai allegare:

  • Documento d’identità in corso di validità;
  • Codice fiscale;
  • Codice IBAN per l’accredito dalla prestazione;
  • Data inizio e fine del contratto di lavoro a termine;
  • Denominazione e luogo dell’ultimo datore di lavoro;
  • Numero di telefono e indirizzo e-mail.

News NASpI docenti supplenti della scuola

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    Con il messaggio n. 1488 del 21 aprile 2023 l’INPS aveva comunicato il rilascio in via sperimentale del nuovo servizio di domanda per l’accesso alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) e il mantenimento in via temporanea anche del precedente servizio, rimasto attivo e accessibile per tutta la durata della fase di sperimentazione. Considerato che The post Disoccupazione, per inoltrare la domanda NASpI si può utilizzare un’unica modalità appeared first on Tecnica della Scuola.

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    by Redazione on 6 Giugno 2022 at 11:32

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    L’art. 1, comma 221, lettera b) della legge di Bilancio per il 2022 ( Legge 30 dicembre 2021, n. 234 )  https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/31/21G00256/sg  ha disposto, la non applicazione del requisito di cui al  comma 1 lett C  dell’articolo 3 del D.lgs n. 22/2015 per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022. Pertanto, non è The post Novità per la NASPI nel 2022: abolito il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo appeared first on Tecnica della Scuola.