Indennità per inabilità assoluta temporanea (IT)
Che cos'è l'indennità per inabilità assoluta temporanea (IT) erogata dall' INAIL
L’indennità per inabilità assoluta temporanea (IT) è una prestazione erogata dall’INAIL, la quale prevede che per l’assenza dal lavoro per infortunio è prevista una copertura economica in favore dell’infortunato, relativamente ai giorni di calendario (compresi sabati, domeniche e festivi), a carico, in proporzione, dell’Inail e dell’impresa assuntrice.
Importi dell'indennità per inabilità assoluta temporanea
Gli importi per l’indennità per inabilità sono:
- nella giornata in cui si è manifestato l’infortunio, l’indennizzo è pari al 100% della retribuzione media giornaliera (RMG) e l’intero importo è a carico del datore di lavoro;
- nei tre giorni successivi all’evento, l’indennizzo è pari al 60% della retribuzione media giornaliera (periodo di carenza) e l’intero importo è a carico del datore di lavoro.
Dal quarto giorno successivo a quello dell’infortunio e fino alla ripresa lavorativa, l’indennizzo economico è in percentuale a carico dell’INAIL, e se il contratto collettivo applicato lo prevede, il datore di lavoro è tenuto ad integrare l’indennità INAIL fino a raggiungere l’intero importo percepito dal lavoratore in caso di normalità:
- dal quarto giorno e fino al novantesimo giorno, il 60% della Retribuzione media giornaliera è a carico dell’ INAIL e una percentuale variabile in base ai CNL a carico del datore di lavoro.
- dal novantunesimo giorno e fino alla guarigione, il 75% della Retribuzione media giornaliera è a carico dell’ INAIL e una percentuale variabile in base ai CNL a carico del datore di lavoro.
Calcolo dell'indennità per inabilità temporanea assoluta
L’indennità temporanea assoluta è calcolata sulla retribuzione media giornaliera dei 15 giorni antecedenti l’evento infortunistico (comprese quote per ferie, lavoro straordinario, premi, ecc.).
Gli importi erogati dall’INAIL non sono soggetti a contribuzione INPS ma a tassazione Irpef, invero le somme erogate dal datore di lavoro, a titolo di integrazione, sono soggette sia a contribuzione INPS che a tassazione Irpef.
La prestazione non è cumulabile con le prestazioni erogate dall’INPS (malattia, maternità, cassa integrazione, disoccupazione).
Come fare domanda
La domanda può essere presentata anche attraverso i servizi di un Patronato.
Per i contenuti originali: “Guida alle prestazioni INAIL – 2018“.
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Le altre prestazioni economiche erogate dall' INAIL
Per informazioni sulle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie dell’ INAIL …qui, per le prestazioni integrative (assistenziali) …qui.