Indennità per inabilità assoluta temporanea (IT)

Che cos'è l'indennità per inabilità assoluta temporanea (IT) erogata dall' INAIL

L’indennità per inabilità assoluta temporanea (IT) è una prestazione erogata dall’INAIL, la quale prevede che per l’assenza dal lavoro per infortunio è prevista una copertura economica in favore dell’infortunato, relativamente ai giorni di calendario (compresi sabati, domeniche e festivi), a carico, in proporzione, dell’Inail e dell’impresa assuntrice.

Importi dell'indennità per inabilità assoluta temporanea

Gli importi per l’indennità per inabilità sono:

  • nella giornata in cui si è manifestato l’infortunio, l’indennizzo è pari al 100% della retribuzione media giornaliera (RMG) e l’intero importo è a carico del datore di lavoro;
  • nei tre giorni successivi all’evento, l’indennizzo è pari al 60% della retribuzione media giornaliera (periodo di carenza) e l’intero importo è a carico del datore di lavoro.

Dal quarto giorno successivo a quello dell’infortunio e fino alla ripresa lavorativa, l’indennizzo economico è in percentuale a carico dell’INAIL, e se il contratto collettivo applicato lo prevede, il datore di lavoro è tenuto ad integrare l’indennità INAIL fino a raggiungere l’intero importo percepito dal lavoratore in caso di normalità:

  • dal quarto giorno e fino al novantesimo giornoil 60% della Retribuzione media giornaliera è a carico dell’ INAIL e una percentuale variabile in base ai CNL a carico del datore di lavoro.
  • dal novantunesimo giorno e fino alla guarigione, il 75% della Retribuzione media giornaliera è a carico dell’ INAIL e una percentuale variabile in base ai CNL a carico del datore di lavoro.

Calcolo dell'indennità per inabilità temporanea assoluta

Lindennità temporanea assoluta è calcolata sulla retribuzione media giornaliera dei 15 giorni antecedenti l’evento infortunistico (comprese quote per ferie, lavoro straordinario, premi, ecc.).

Gli importi erogati dall’INAIL non sono soggetti a contribuzione INPS ma a tassazione Irpef, invero le somme erogate dal datore di lavoro, a titolo di integrazione, sono soggette sia a contribuzione INPS che a tassazione Irpef.

La prestazione non è cumulabile con le prestazioni erogate dall’INPS (malattia, maternità, cassa integrazione, disoccupazione)

Come fare domanda

La domanda può essere presentata anche attraverso i servizi di un Patronato.

Per i contenuti originali: “Guida alle prestazioni INAIL – 2018“.

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