Danno biologico
Infortunio e malattia professionale: nuovi importi per danno biologico
In caso di infortunio o malattia professionale sono stati stabiliti nuovi importi per l’indennizzo del danno biologico, con decorrenza dal 1° luglio 2020: si tratta di una rivalutazione dello 0,5%, così come comunicato dalla circolare Inail n.14 del 18 maggio 2021.
Tale rivalutazione è stata introdotta dalla Legge di Stabilità 2016, la quale ha stabilito che, a partire dal 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall’Inail sono rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell’Inail, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) rispetto all’anno precedente.
La suddetta Legge di Stabilità ha previsto, inoltre, che con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri a esse connessi, la percentuale di adeguamento non può mai risultare inferiore allo zero.
Rivalutazione importi danno biologico dal 1° luglio 2020: applicazione
La rivalutazione degli importi del danno biologico dal 1° luglio 2020 si applica agli importi degli indennizzi del danno biologico in capitale riferiti alla tabella vigente in relazione alla data dell’evento lesivo e agli importi degli indennizzi in rendita per gli eventi a decorrere dal 25 luglio 2000, esclusivamente sulla quota parte dei ratei relativa all’indennizzo del danno biologico come da tabella approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000.
Come comunicato appunto dalla circolare Inail n.14/2021: “in relazione all’ambito di applicazione, la rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico, come sopra delineato, riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2020. In particolare, per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2020, l’incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico in aggiunta all’incremento relativo alla precedente rivalutazione anno 2019. I predetti importi saranno corrisposti con il rateo di rendita del mese di luglio 2021. Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, l’incremento dovuto a titolo di rivalutazione, si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2020, tenuto conto che il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento lesivo” .
Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2020, la rivalutazione sarà corrisposta a seguito di accertamento definitivo dei postumi stessi. In caso di accertamento provvisorio dei postumi con erogazione del relativo acconto in data antecedente al 1° luglio 2020, e accertamento definitivo successivo a tale data, la rivalutazione si applica all’importo eventualmente dovuto a seguito della valutazione definitiva dei postumi. Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2020.
Come vengono pagati i nuovi importi per danno biologico?
I nuovi importi per danno biologico relativi alla rivalutazione dovuta ai sensi del decreto ministeriale del 25 marzo 2021, n. 60, saranno liquidati d’ufficio, secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche e con l’invio agli interessati di apposito provvedimento di liquidazione della Sede di competenza Inail, elaborato a livello centrale.
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