Inps: congedo dipendenti per quarantena scolastica figli

Con la Circolare numero 132 del 20 novembre 2020 si danno nuove indicazioni circa la fruizione del congedo da covid-19 per i genitori lavoratori dipendenti, nel caso in cui i figli rimangano a casa in quarantena o per didattica a distanza (DAD). Tale circolare si rifà all’art.21 bis, comma 3, del D.L.n. 104/2020 (chiamato anche Decreto Agosto), e poi al Decreto Ristori n.137/2020.
Nel Decreto Agosto era stata infatti introdotta la possibilità di utilizzare il congedo in alternativa al lavoro agile (o smartworking) anche nei casi in cui la quarantena dei figli fosse dovuta a contatti con positivi non avvenuti solo a scuola, ma in qualsiasi altro luogo, compresi circoli sportivi o lezioni di musica.
Inoltre, l’età dei figli è stata alzata a 16 anni, dai precedenti 14.
L’Inps inoltre fa sapere che la quarantena deve essere disposta dalla Asl di competenza e che il congedo è utilizzabile solo a partire dal 14 ottobre 2020.
In alternativa, per il genitore lavoratore dipendente, è possibile fruire del congedo anche se il figlio, per provvedimento nazionale, regionale, provinciale, comunale o anche del singolo istituto, non potrà più frequentare la scuola in presenza, ma solo a distanza, tramite la DAD. Se poi si vuole usufruire di un congedo non retribuito, ma con diritto a mantenere il posto di lavoro (visto il divieto di licenziamento vigente), la richiesta deve essere fatta direttamente al proprio datore di lavoro.
Nella Circolare numero 132 del 20-11-2020 infine si ricorda che tale congedo non è compatibile con:

  • il contemporaneo svolgimento, da parte dell’ altro genitore, di lavoro in smartworking;
  • la contemporanea fruizione, da parte dell’ altro genitore, del congedo per quarantena scolastica del figlio o per DAD (si deve infatti fruire di tale congedo alternandosi nei giorni);
  • la mancanza di attività lavorativa del genitore convivente.

Si può fruire del congedo in contemporanea con l’altro genitore, se quest’ultimo ha altri figli minori, avuti da altre relazioni, oppure figli con disabilità gravi, riconosciute ai sensi della L. n. 104/1992.