INPS: diritti e tutele malati oncologici e disabili

L’Istituto di Previdenza ha pubblicato una guida per tutti i malati oncologici e per le persone che si trovano a dover affrontare un lungo percorso di malattia e cura per sé o per i propri familiari, in modo da supportarli e informarli su quali sono ad oggi in Italia le loro tutele e i loro diritti, lavorativi, sociali, assistenziali ed economici.

Qui li riassumiamo brevemente:

  • I lavoratori assenti dal lavoro per malattia oncologica hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il periodo chiamato di comporto, disciplinato da legge e contrattazione collettiva (solitamente va dai 3 ai 12 mesi, in base all’anzianità e al CCNL di riferimento)
  • Nel lavoro pubblico, in alcuni casi disposti dalla legge, i giorni di assenza per le cure possono essere esclusi dal conteggio dei giorni di assenza per malattia
  • Nel caso di terapie salvavita (tra cui la chemioterapia) è prevista anche l’esclusione dall’obbligo del rispetto delle fasce orarie di reperibilità per la visita fiscale, che avverrà solo se concordata (nel giorno e nell’ora) col lavoratore stesso
  • I malati oncologici hanno diritto all’esenzione totale dal ticket per le prestazioni sanitarie necessarie alle loro patologie, per visite specialistiche, esami di laboratorio, strumentali o diagnostici e per l’acquisto di farmaci.
  • Se riconosciuti invalidi al 100% hanno diritto all’esenzione totale dal pagamento per farmaci e visite per qualunque patologia.
  • I soggetti a cui è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 45% hanno diritto all’iscrizione nelle liste speciali del collocamento (legge 68/1999) con l’obbligo di assunzione per questi soggetti da parte di tutti i datori di lavoro, pubblici e privati con più di 15 dipendenti.
  • Gli invalidi civili (con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%) possono fruire di un congedo per cure per un periodo che non superi i 30 giorni, dietro presentazione di idonea documentazione medica, e totalmente a carico del datore di lavoro.

Permessi e congedi lavorativi, anche per assistenza a familiari con disabilità

  • I lavoratori con disabilità grave o che prestano assistenza a un familiare disabile grave hanno diritto a 3 giorni di permesso mensile, frazionabili in ore
  • Il lavoratore che ha “ gravi motivi familiari”, può usufruire di un congedo non retribuito di 2 anni, che garantisce la conservazione del posto di lavoro ma non dà diritto alla retribuzione, né concorre all’anzianità di servizio o a fini previdenziali.
  • Il congedo retribuito straordinario di due anni invece è previsto per assistere un familiare gravemente malato, ma solo se convivente e se il coniuge sia mancato o anch’esso invalido (art. 42, comma 5 del D.Lgs 151/2001)

Assegno ordinario di invalidità

  • L’assegno ordinario di invalidità è un’erogazione economica, su richiesta, in favore di chi ha una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo a causa di patologia fisica o mentale, sottoposta a documentazione medica. Ne hanno diritto i lavoratori dipendenti, autonomi e iscritti alla gestione separata. L’assegno ha validità triennale e si può rinnovare, sempre su richiesta, nei 6 mesi precedenti alla scadenza. Questa erogazione è compatibile con l’attività lavorativa, ma in questo caso l’importo viene ridotta; in seguito verrà trasformato in pensione di vecchiaia, automaticamente

La pensione di inabilità

  • Questa pensione spetta invece, a domanda, al titolare di assegno di invalidità che, per patologia o difetto mentale o fisico, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
  • Il riconoscimento della pensione di inabilità comporta l’attribuzione di anzianità pari all’attività lavorativa fino al compimento del 60° anno di età oppure fino al 40° anno di servizio ed è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma, in Italia o all’estero
  • È reversibile in favore dei superstiti aventi diritto e può essere revocata al venir meno dei requisiti richiesti. Le percentuali di invalidità che danno diritto alle prestazioni economiche di competenza dell’Inps sono quelle comprese tra il 74% e il 100%.

Processo di accertamento dello stato di invalidità civile

  • Il proprio medico di base rilascerà il certificato medico che attesta la natura delle patologie invalidanti e la relativa diagnosi. Il certificato verrà redatto digitalmente dal medico e  inviato per via  telematica alla struttura territoriale Inps di residenza del paziente
  • In seguito si hanno 90 giorni di tempo per presentare la domanda all’Inps telematicamente sul sito inps.it o tramite gli enti di patronato e le associazioni di categoria dei disabili usufruendo dei loro servizi telematici
  • Non appena ricevuta la domanda completa, l’Inps la trasmette telematicamente alla ASL di competenza
  • In caso di malattia oncologica, la legge prevede un percorso accelerato per l’accertamento dell’invalidità civile e dell’handicap (legge 80/2006): la visita deve infatti effettuarsi entro 15 giorni dalla domanda e gli esiti sono immediati.
  • L’emergenza sanitaria da Covid-19 in atto ha permesso che l’accertamento della domanda inviata da pazienti oncologici sia validata dalla Commissione competente senza bisogno di visita in presenza, ma solo attraverso l’invio della documentazione medica completa.

Le prestazioni economiche di invalidità civile

  • L’assegno mensile è una prestazione economica erogata a chi è riconosciuta una riduzione parziale della capacità lavorativa (dal 74% al 99%) e con un reddito inferiore alle soglie previste annualmente dalla legge: per il 2020 l’importo dell’assegno è di 286,81 euro per 13 mensilità e il limite di reddito personale annuo è di 926,35 euro;
  • La pensione di inabilità per invalidi civili è erogata a domanda a coloro i quali sia stata riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali), e che si trovino in stato di bisogno economico: per il 2020 l’importo della pensione è di 286,81 euro per 13 mensilità, per redditi massimi personali annui di 16.982,49 euro;
  • Sulla base di una recente sentenza della Corte Costituzionale ( 152 del 23 giugno 2020) e della norma contenuta nel decreto-legge Agosto (n.104 del 14 agosto 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020), a partire da novembre 2020 le categorie più svantaggiate, quali invalidi civili totali, sordi, ciechi assoluti e titolari di pensione di inabilità avranno diritto all’aumento della pensione già a partire dai 18 anni di età, invece di dover aspettare i 60, come era in precedenza. Per queste categorie l’incremento dell’erogazione potrà arrivare fino a 651,51 per 13 mensilità, sia per un pensionato non coniugato il cui reddito non superi gli 8.469,63 €, che per un pensionato coniugato il cui reddito non sia superiore ai 14.447,72 €;
  • L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica, su richiesta, per invalidi civili totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore o l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita. Spetta ai cittadini per i quali è stata accertata la totale inabilità (100%) residenti in forma stabile in Italia, indipendentemente dal reddito e dall’età. Per il 2020 l’importo dell’indennità è di 520,29 euro. Tale erogazione  è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, dipendente o autonoma ed è cumulabile con la pensione di inabilità, con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali o parziali.

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