Con il messaggio n. 3843 del 22 ottobre 2020, l’ Istituto di Previdenza comunica di aver semplificato la domanda di invalidità civile per chi già percepisce altre prestazioni INPS: in questo caso infatti non è più obbligatorio inserire l’Iban durante la procedura, dal momento che l’Istituto, laddove individua altre prestazioni in pagamento alla stessa persona, ne riconosce le medesime coordinate bancarie.
In particolare, nella schermata dove inserire i dati utili al pagamento (Quadro F), all’anagrafica corrisponderà già un Iban, automaticamente.
L’utente ha comunque la possibilità di modificare la modalità di pagamento scelta in precedenza, nonché l’Iban stesso (se ad esempio ha un nuovo conto corrente).
A questo proposito l’ Inps evidenzia che, per importi superiori ai 1.000 euro, l’erogazione del beneficio “può avvenire esclusivamente attraverso strumenti di pagamento elettronici (conti correnti bancari e postali, libretti nominativi di risparmio, carte di pagamento)”.
Se invece la procedura telematica non rileva altre prestazioni pensionistiche attive in pagamento, colui che la richiede è obbligato ad inserire un codice IBAN valido o a scegliere una modalità di pagamento su cui ricevere l’invalidità civile.