Inps: Naspi, dimissioni e accordo collettivo aziendale

Col messaggio n.4464 del 26 novembre 2020, l’Inps ha aggiunto un importante chiarimento in materia di accesso alla Naspi, anche nei casi di dimissioni e accordi aziendali.
Infatti, fatto fermo il primario requisito di condizione di disoccupazione involontaria del lavoratore, oltre ai casi di licenziamento o scadenza di contratto a tempo determinato, la Naspi può essere erogata anche nei casi di:

  • dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione (art. 1,comma 40, legge n. 92 del 28 giugno 2012);
  • licenziamento con accettazione dell’ offerta di conciliazione (art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23);
  • dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda qualora il trasferimento non sia giustificato da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro:
  • cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione consensuale in seguito al rifiuto da parte del lavoratore di trasferirsi ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici.

Nel messaggio inoltre si ribadisce quanto già espresso nella circolare INPS n.111 del 29 settembre 2020, ossia che i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale firmato con i sindacati e che accettano l’incentivo economico atto alla risoluzione del rapporto di lavoro medesimo, alla domanda di richiesta Naspi, dovranno allegare l’accordo medesimo.

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