Integrazione Reddito di Cittadinanza con Assegno Temporaneo per figli minori
Il decreto-legge n.79/2021 riconosce l’integrazione del Reddito di Cittadinanza con l’Assegno Temporaneo per figli minori: si tratta dell’erogazione automatica (quindi d’ufficio) dell’Assegno Temporaneo istituito per i nuclei familiari che non hanno diritto all’Assegno Familiare (ANF) anche alle famiglie che percepiscono il Reddito di Cittadinanza, previa verifica dei requisiti, che vedremo tra poco.
Si ricorda che tale integrazione non rileva ai fini della determinazione del reddito.
Requisiti
Per l’erogazione automatica dell’Assegno Temporaneo per figli minori ai nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza, sono necessari alcuni requisiti che verranno prontamente verificati dall’Inps, ossia:
- “i requisiti relativi alla residenza e al soggiorno previsti per l’Assegno temporaneo (art. 1, comma 1, lett. a), n. 1) e n. 4), del decreto-legge n. 79/2021), risultano assorbiti dai requisiti più restrittivi previsti per il RdC (art. 2, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 4/2019) per i quali la legge prevede controlli specifici;
- il requisito relativo alla soggezione al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia (art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), del decreto-legge n. 79/2021) risulta già verificato, in quanto i beneficiari di RdC sono tenuti al possesso della residenza in Italia e, pertanto, sono sottoposti al pagamento dell’IRPEF in Italia in base alla previsione dell’articolo 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)”
come riportato dalla circolare INPS n.3669 del 27 ottobre 2021
Infine, per ricevere l’Assegno temporaneo, è necessario che “i figli minori siano fiscalmente a carico del/dei genitore/i presenti nel nucleo” (circolare INPS n.3669 del 27 ottobre 2021)
Si fa presente a questo proposito che l’Inps verificherà quest’ultimo requisito in base a quanto dichiarato nella DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) dal nucleo familiare, nonché dalle informazioni già presenti nei data base dell’Istituto di Previdenza; nel caso in cui, poi, questo requisito venga meno, si procederà a far decadere il diritto all’Assegno Temporaneo. Inoltre, allo stesso modo, i figli minori per i quali sarà versato l’Assegno Temporaneo, saranno individuati sempre sulla base della DSU corrente e valida per l’erogazione del Rdc, tenendo conto anche degli indicatori ISEE.
Una volta verificati tutti i requisiti fin qui descritti, l’Inps erogherà ai percettori di Rdc una quota integrativa relativa all’Assegno temporaneo per figli minori, secondo le stesse modalità di erogazione del sostegno al reddito ai nuclei familiari (reddito di Cittadinanza).
Importo
L’importo dell’integrazione Rdc-Assegno Temporaneo, come riporta la suddetta circolare INPS, si calcola “sottraendo dall’importo teorico spettante dell’Assegno temporaneo – di cui alla tabella riportata nell’Allegato 1 al decreto-legge n. 79/2021 e alla circolare n. 93/2021 – la quota di RdC relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4/2019”
L’importo è inoltre maggiorato in presenza di almeno 3 figli a carico e nel caso di figli con accertata disabilità media, grave o non autosufficienza degli stessi.
Incompatibilità
L’integrazione Rdc e Assegno Temporaneo non è compatibile con la percezione, per il 2021, dell’Assegno Familiare (ANF), anche se a percepirlo sia un solo componente del nucleo familiare.
Domanda e modalità di pagamento
Non è necessario presentare domanda di integrazione del Rdc con l’Assegno Temporaneo per figli minori, dal momento che l’Inps procederà automaticamente ad erogarla, una volta verificati tutti i requisiti. La modalità di pagamento è inoltre mensile.
Si può conoscere lo stato della propria pratica, però, nella sezione “Esiti” del portale Inps, anche col supporto del nostro Patronato Inpas Confsal.
Resta aggiornato. Iscriti alla newsletter! qui!