Invalidi civili: spetta congedo retribuito di 30 giorni per le cure
Agli invalidi civili spetta un congedo retribuito di 30 giorni per le cure: questo è quanto contenuto nel decreto-legge n.119 dell’11 agosto 2011, che si riferisce ai lavoratori dipendenti con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%. I 30 giorni di assenza dal lavoro per le cure devono essere utilizzati entro l’anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre), periodo valido anche per il comparto scuola, e devono essere giustificati da apposita documentazione medica che attesti che la cura sia strettamente collegata alla patologia invalidante e che necessiti dell’intervento di personale sanitario specializzato; non devono essere, quindi, semplici prestazioni terapeutiche, come farmaci o analisi del sangue.
È inoltre necessaria la richiesta del proprio medico di base convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale o appartenente a una struttura sanitaria pubblica, con in evidenza la necessità di effettuare tali cure strettamente connesse alle patologie di cui il lavoratore soffre e che sono alla base dell’ invalidità superiore al 50%, già riconosciuta.
Le assenze per 30 giorni previste da questo congedo vengono retribuite come assenze per malattia: nel settore privato al lavoratore spetta solo la parte di retribuzione a carico del datore di lavoro e i primi 3 giorni di assenza, cioè il cosiddetto periodo di carenza, sono retribuiti per intero. Nel settore pubblico, invece, compresa la scuola, il congedo viene retribuito come le normali assenze per malattia, compresa la decurtazione prevista per i primi 10 giorni di assenza.
Per usufruire del congedo occorre inviare domanda al datore di lavoro contenente il suddetto certificato medico e i giorni di congedo che si intendono utilizzare, sia frazionati che interi;
successivamente il lavoratore dipendente, quando rientra in servizio, è tenuto a consegnare la documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha effettuato materialmente le cure.