Invalidità civile: assenza a visita di revisione porta a sospensione

Nei casi di invalidità civile, l’assenza dell’interessato alla visita di revisione porterà la sospensione cautelativa della relativa prestazione economica mensile.

A chiarirlo è il messaggio Inps n.1835 del 6 maggio 2021, che va ad attuare il comma 6-bis dell’articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, inserito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, il quale ha stabilito che la convocazione a visita di revisione di invalidi civili e persone con handicap (nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità) è di competenza dell’Inps stesso.

L’ Istituto di previdenza ha quindi dettato le istruzioni operative per la gestione delle relative attività amministrative e sanitarie, compresa una specifica disciplina delle assenze a visita di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari per invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.

Novità sul procedimento di sospensione dell' invalidità civile per assenza a visita di revisione

La sospensione dell’ invalidità civile per assenza alla visita di revisione comporta una novità sul procedimento stesso in materia di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari. Infatti, a partire dal 6 maggio 2021, data di pubblicazione del messaggio Inps n. 1835, la sospensione della prestazione economica avverrà a partire dalla data della convocazione a visita, nel caso in cui il soggetto convocato non si presenti nel giorno indicato nell’invito di convocazione, al fine di semplificare ulteriormente il procedimento di revisione e renderlo più coerente con l’impianto normativo di riferimento

Pertanto, a prescindere dall’esito della comunicazione postale, l’assenza a visita di revisione determinerà in ogni caso la sospensione cautelativa della prestazione economica, senza necessità di altro intervento da parte degli operatori delle Strutture territoriali Inps.

Più precisamente, trascorsi 2 giorni dall’assenza a visita – che non dovrà più essere registrata con l’apposizione dello specifico flag – dalla procedura “CIC”, in automatico sarà disposto l’inserimento della Fascia 80 di sospensione sul DB Pensioni. La sospensione sarà valida anche per le posizioni di revisione inserite manualmente nella procedura “CIC”.

Durata della sospensione dell' invalidità civile per assenza a visita di revisione

La sospensione della prestazione economica di invalidità civile attuata a causa di assenza alla visita di revisione dell’interessato, si produrrà a partire dal primo mese successivo a quello della sospensione, per una durata variabile in base alla presenza o meno di idonea giustificazione.

Infatti, l’interessato riceverà la comunicazione dell’avvenuta sospensione della prestazione completa di invito a presentare, entro 90 giorni, alla Struttura INPS territorialmente competente, idonea giustificazione dell’assenza.

Nuova data di visita di revisione di invalidità civile e revoca definitiva

Sarà stabilita una nuova data per la visita di revisione di invalidità civile, nel caso in cui l’interessato presenti una giustificazione sanitaria o amministrativa ritenuta fondata, ma nel caso in cui l’interessato risulti assente anche a questa seconda convocazione, si provvederà alla revoca del beneficio economico.

Inoltre, in mancanza di provata motivazione dell’assenza a visita nel termine di 90 giorni o nel caso in cui questa motivazione non sia giudicata idonea, si procederà automaticamente alla revoca definitiva della prestazione di invalidità civile a decorrere dalla data della sospensione.

Il provvedimento di revoca sarà formalizzato con una seconda comunicazione al cittadino.

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