Invalidità civile: gestione telematica delle assenze alla visita di verifica
Sospensione prestazione
Per l’invalidità civile, la gestione telematica delle assenze alla visita di verifica straordinaria, e la successiva sospensione della prestazione, sono ora oggetto di una nuova procedura automatizzata INPS.
A comunicarlo il Messaggio INPS n.4029/2022, il quale fa presente che, nei casi in cui il cittadino venga convocato alla visita di verifica straordinaria legata all’invalidità civile e risulti a questa assente, senza la presenza nel sistema del verbale di visita, è prevista l’opzione, per il medico o per l’operatore sanitario, di introdurre manualmente la sospensione per assenza a visita, e che comunque, anche in mancanza di questa procedura, l’assenza verrà registrata automaticamente dal sistema, al termine del terzo giorno dalla data di convocazione.
Tale registrazione produrrà la sospensione temporanea dell’erogazione della prestazione legata all’invalidità civile, come da “art. 37 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell’articolo 20, comma 2, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che rinvia all’articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698” (Messaggio INPS n.4029/2022).
La sospensione sarà inoltre immediata e visibile sulla pagina “Data Base Pensioni” dell’INPS.
Che cosa fare in seguito alla sospensione temporanea della prestazione di invalidità civile?
In seguito alla sospensione temporanea della prestazione di invalidità civile, dovuta all’assenza alla visita di verifica straordinaria, il cittadino interessato riceverà una comunicazione dell’avvenuta sospensione e l’invito a produrre, entro 90 giorni, un’idonea giustificazione per l’assenza alla visita medica.
Se tale giustificazione verrà valutata idonea dagli enti preposti, la procedura di verifica riprenderà, e verrà comunicata dall’interessato una nuova data per la visita medica.
Nel caso invece questa giustificazione non venga ritenuta idonea o addirittura non venga prodotta dall’interessato nei termini indicati, l’INPS revocherà definitivamente la prestazione economica legata all’invalidità civile, a partire dalla data della sospensione.
Ad ogni modo, anche il provvedimento di revoca definitiva verrà comunicato ufficialmente al cittadino interessato attraverso una nuova comunicazione INPS.
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