Invio dichiarazione di ricovero indennizzato in struttura pubblica
L’invio della dichiarazione di ricovero indennizzato in struttura pubblica deve avvenire da parte degli utenti titolari di indennità di accompagnamento (o da parte dall’amministratore di sostegno/rappresentante legale) al termine del periodo di ricovero di durata superiore a 29 giorni, ricorda il Messaggio INPS n.3347/2023.
La presentazione di tale dichiarazione è possibile accedendo al sito www.inps.it attraverso SPID CIE o CNS, seguendo il seguente percorso:
- “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disabili/invalidi/inabili” > “Dichiarazioni di responsabilità e ricoveri indennizzati”.
Oltre all’indicazione delle date di inizio e fine ricovero, deve essere allegata esclusivamente la documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria, la quale attesti che la prestazione assicurata non esaurisce tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana. Non devono essere allegati certificati sanitari, cartelle cliniche o ogni altra documentazione riguardante le patologie invalidanti.
Che cos’è la dichiarazione di ricovero indennizzato in struttura pubblica?
La dichiarazione di ricovero indennizzato in struttura pubblica permette il mantenimento dell’indennità di accompagnamento da parte del titolare che si trovi in stato di ricovero gratuito, nei casi in cui tale struttura sanitaria pubblica non possa garantire un’assistenza adeguata alle necessità del titolare. Ciò significa che l’indennità di accompagnamento non deve essere sospesa “nel caso di invalido la cui incapacità di gestire le funzioni biologiche essenziali renda necessaria l’assistenza continua di un familiare o di un infermiere privato, al fine di garantire un’assistenza completa, anche di carattere personale, continuativa ed efficiente in ordine a tutti gli atti quotidiani della vita, nonché qualora la presenza del/dei genitore/i per l’intera giornata sia assolutamente necessaria per il benessere fisico e relazionale del minore, utile alla migliore risposta ai trattamenti terapeutici.”, come ricorda il Messaggio INPS n.3347/2023.