Lavoratori autonomi: decorrenza pensioni

Pensione anticipata, di vecchiaia, inabilità e invalidità

Per i lavoratori autonomi, la decorrenza delle pensioni quali pensione anticipata, di vecchiaia, di inabilità o dell’assegno ordinario di invalidità (a carico delle Gestioni Speciali), è oggetto della Circolare INPS n.110/2022

Decorrenza pensione anticipata

La decorrenza della pensione anticipata per lavoratori autonomi a carico delle Gestioni speciali inizia dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, ammesso che in tale data risultino perfezionati i relativi requisiti. A questo proposito, ricorda la Corte di Cassazione nella sentenza n. 14132 del 2004, se non si posseggono tutti i requisiti richiesti già al momento dell’inoltro della domanda, questa verrà rigettata. Si fa presente però che, a seguito della sentenza n. 355 del 14 giugno 1989 della Corte Costituzionale, per quanto riguarda pensione di vecchiaia, anticipata e prestazioni pensionistiche di invalidità e di inabilità, i requisiti contributivi necessari possono essere validamente perfezionati anche successivamente all’invio della domanda di pensione, ma solo a seguito di versamenti contributivi effettuati successivamente alla presentazione della domanda e relativi a periodi pregressi privi di copertura contributiva, nonché nelle more “del successivo ricorso in via amministrativa o giudiziaria”.

In questi casi, la pensione verrà erogata dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è intervenuta la suddetta regolarizzazione contributiva o legata ai requisiti di legge.

Come indica la circolare INPS n.110/2022, quindi, in tali casi:  “una volta riscontrato il difetto del requisito contributivo, la domanda dovrà essere respinta e solo in seguito alla regolarizzazione della posizione contributiva sarà possibile procedere, su istanza dell’interessato, alla liquidazione del trattamento pensionistico che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è intervenuta la suddetta regolarizzazione. Nel provvedimento di liquidazione della pensione deve essere data comunicazione all’interessato della circostanza che la decorrenza è stata individuata tenendo conto della data di regolarizzazione dei contributi determinanti per il diritto, ciò anche al fine di gestire eventuali contenziosi giudiziari”

 

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Decorrenza della pensione di vecchiaia per lavoratori autonomi

La decorrenza della pensione di vecchiaia per lavoratori autonomi a carico delle Gestioni speciali inizia “dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti, anche nelle ipotesi di regolarizzazione di contributi, determinanti per il diritto a pensione, effettuata successivamente alla presentazione della domanda e relativa a periodi collocati anteriormente alla stessa, privi di copertura contributiva. Resta ferma la facoltà dell’interessato di chiedere che la pensione di vecchiaia decorra dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda”  (Circolare INPS n.110/2022)

Decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità e della pensione di inabilità

La decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità e della pensione di inabilità per lavoratori autonomi è legato sempre alla sussistenza dei requisiti richiesti, pertanto:

  • “la decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità e della pensione di inabilità deve essere collocata al primo giorno del mese successivo a quello in cui il diritto a pensione può essere fatto valere, ossia quello in cui è intervenuta la regolarizzazione contributiva dei periodi determinanti per il diritto, ove ricorrano il requisito sanitario e le condizioni di erogabilità (per la pensione di inabilità) di cui alla legge n. 222 del 1984. Riguardo, in particolare, alla verifica del requisito contributivo richiesto dalla legge n. 222 del 1984 nel quinquennio precedente la domanda, si richiama il criterio esposto con la circolare n. 8 del 13 gennaio 1998, secondo cui la verifica del suddetto requisito va fatta con riferimento al momento della presentazione della domanda stessa.

Pertanto, il requisito contributivo, come precisato con la circolare INPS n. 171 del 1989, se non presente al momento della domanda, può essere validamente perfezionato nelle more del procedimento amministrativo purché entro i termini di decadenza dall’azione giudiziaria”

come riporta la Circolare INPS n.110/2022

Invio domande

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