Lavoratori dello spettacolo: malattia e maternità

Per i lavoratori dello spettacolo, le prestazioni di malattia e maternità sono oggetto della legge n.106/2022.

In particolare, tale legge apporta sostanziali modifiche a partire da luglio 2022.

Tutela della malattia e della maternità

Relativamente alla tutela della malattia e della maternità, la suddetta legge ha stabilito che, a partire dal 1° luglio 2022, i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato, vedranno l’importo massimo della retribuzione giornaliera (previsto ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità) elevato a 120 euro, come comunica il Messaggio INPS n.3767/2022

Malattia per i lavoratori dello spettacolo

Riguardo la malattia per i lavoratori dello spettacolo, si ricorda che la circolare INPS n.132/2021 comunicava che “per gli assicurati al FPLS con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di lavoro autonomo o a prestazione – vale a dire soggetti titolari di rapporti di lavoro di “durata limitata” di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del D.lgs 30 aprile 1997, n. 182 – ai fini del calcolo dell’indennità economica di malattia si tiene conto di un massimale giornaliero di retribuzione (cfr. l’art. 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48). Si ricorda che detto massimale giornaliero è rilevante anche ai fini della determinazione della contribuzione dovuta (cfr. la circolare n. 124/2017 e il messaggio n. 2563/2021)”.

Il requisito minimo contributivo richiesto per accedere al diritto dell’indennità di malattia rimane invece invariato, ossia “pari ad almeno 40 contributi giornalieri dovuti o versati, presso il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, dal 1° gennaio dell’anno precedente l’insorgenza dell’evento morboso fino alla data di inizio dell’evento”

Maternità per i lavoratori dello spettacolo

Relativamente invece alla maternità per i lavoratori dello spettacolo, nulla è cambiato rispetto alla circolare INPS n. 182/2021, a parte l’ultimo capoverso del paragrafo 3, che risulta superato proprio dall’art. 10, comma 1, della legge n. 106/2022.

Quindi, a partire dal 1° luglio 2022, per tutti i lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, ossia:

  • lavoratori che prestino a tempo determinato, attività artistica o  tecnica, direttamente  connessa  con  la  produzione  e  la  realizzazione  di spettacoli;
  • lavoratori che prestino a tempo determinato  attività  al  di  fuori  delle ipotesi di cui alla lettera a)

i contributi e le prestazioni per le indennità economiche di maternità sono calcolate su un importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 120 euro.

Periodi precedenti al 1° luglio 2022

Per i periodi precedenti al 1° luglio 2022, relativamente agli eventi di malattia e maternità legati ai lavoratori dello spettacolo sopra indicati, l’INPS (attraverso il Messaggio n.3767/2022), sottolinea che:

  • le domande di indennità che hanno a oggetto periodi di maternità o paternitàdei lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro a tempo determinato ricadenti, interamente o parzialmente, nel periodo di vigenza della novella normativa (dal 1° luglio 2022), sono liquidate tenendo conto del nuovo importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 120 euro;
  • le domande aventi a oggetto periodi di maternità o paternità interamente antecedenti al 1° luglio 2022, sono liquidate tenendo conto del precedente importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 100 euro;
  • le domande di indennità aventi a oggetto periodi di congedo parentale dei lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro a tempo determinato interamente ricadenti prima del 1° luglio 2022, sono liquidate tenendo conto del precedente importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 100 euro; mentre le domande aventi a oggetto periodi di congedo parentale con decorrenza a partire dal 1° luglio 2022, sono liquidate tenendo conto del nuovo importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 120 euro;
  • le domande di indennità relative a periodi di congedo parentale ricadenti in parte nel periodo antecedente il 1° luglio 2022 e in parte dopo tale data, sono suddivise liquidando ciascun periodo secondo l’importo massimo della retribuzione giornaliera vigente al momento della fruizione

 

 

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