Lavoratori fragili: tutela della quarantena solo fino al 30 giugno 2021
La tutela della quarantena per i lavoratori cosiddetti “fragili” è riconosciuta solo fino al 30 giugno 2021, nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19: a ribadirlo il Messaggio Inps n.2842 del 6 agosto 2021, che ricorda come secondo il comma 2 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020 “ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché’ ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero”. Tale prescrizione però, per l’anno 2021, è estesa solo agli eventi accaduti fino alla suddetta data, come stabilito dall’articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 41/2021.
Non sono state previste, quindi, ulteriori proroghe a questa tutela, considerato che il recente decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, all’articolo 9, ha apportato modifiche al solo comma 2-bis dell’articolo 26, prevedendo la proroga fino al 31 ottobre 2021 delle misure previste per i lavoratori “fragili” ai fini dello svolgimento di norma della “prestazione lavorativa in modalità agile – (smart working)- , anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.
Ulteriore proroga della sorveglianza sanitaria per i lavoratori fragili nel 2021
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