Lavoratrici autonome: maternità anticipata per gravidanza a rischio

Per le lavoratrici autonome, la maternità anticipata per gravidanza a rischio è stata introdotta dal decreto legislativo n. 105/2022, in vigore dal 13 agosto 2022, il quale contiene importanti novità circa una migliore conciliazione tra vita privata e lavoro, anche e soprattutto relativamente alla condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne, e quindi alla parità di genere in ambito familiare e lavorativo.

A descrivere le novità in questo campo è stata la Circolare INPS n.122/2022.

Gravidanza a rischio lavoratrici autonome: indennizzazione dei periodi

Nei casi di gravidanza a rischio per le lavoratrici autonome è possibile indennizzare i periodi precedenti ai due mesi prima del parto, inviando all’INPS l’accertamento medico della ASL che “individua il periodo indennizzabile per i casi di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, di cui all’articolo 17, comma 3, del D.lgs n. 151/2001. Sono escluse le casistiche di indennità per mansioni di cui alle lettere b) e c) del medesimo articolo 17”,  come riporta la suddetta Circolare INPS.

Secondo l’INPS, questa possibilità necessita della sussistenza della regolarità contributiva del periodo stesso, ma non necessita di astensione dal lavoro. Inoltre, la relativa indennità verrà calcolata, e quindi erogata, seguendo la procedura adottata per i consueti periodi di tutela della maternità per le lavoratrici autonome.

Dal momento che i due mesi prima del parto possono essere definiti con certezza solo a seguito di quest’ultimo, l’INPS precisa che se il periodo indennizzabile così come stabilito dall’accertamento ASL dovesse ricadere (totalmente o in parte ) nei due mesi prima e tre mesi dopo il parto, come da consueto periodo indennizzabile di maternità, questi verrebbero assorbiti dalla tutela ordinaria di maternità, seguendo il comma 1 dell’art.68 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (anche denominato Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, o T.U.), e quindi non seguirebbero la novità normativa in oggetto.

Si ricorda, ad ogni modo, che tale novità normativa interessa solo i periodi a partire dal 13 agosto 2022, giorno di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022.

 

Iscriviti alla nostra newsletter qui!

…e rimani sempre aggiornato