Lavoratrici domestiche: esonero contributivo dopo il congedo di maternità
Per le lavoratrici domestiche, è previsto un esonero contributivo dopo il congedo di maternità, come da Legge di Bilancio 2022.
In particolare, scrive l’INPS nel Messaggio n.1552/2023, si tratta di un “un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, nella misura del 50%, a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. L’applicazione di tale norma continua a produrre effetti anche per le lavoratrici domestiche madri che sono rientrate nel posto di lavoro entro il 31 dicembre 2022.”
Istruzioni operative per il datore di lavoro domestico
Le istruzioni operative prevedono che il datore di lavoro domestico possa richiedere, per conto della lavoratrice titolare dell’esonero, l’applicazione dell’esonero contributivo stesso, presentando apposita domanda all’INPS tramite il sito internet ufficiale www.inps.it, accedendo con le proprie credenziali SPID, CNS o CIE e seguendo il seguente percorso:
- “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e liberi professionisti” > “Strumenti” > “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)“ > “Utilizza lo strumento”
come ricorda l’INPS nel suddetto Messaggio.
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Si rimanda al Messaggio INPS n.1552/2023 per conoscere gli importi dei contributi con esonero al 50%