Art. 11-bis (Misure urgenti in materia di sperimentazioni cliniche)

  1. Al fine di promuovere in Italia le sperimentazioni cliniche essenziali per fare fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e ad eventuali altre emergenze epidemiologiche future, al comma 4 dell’ articolo 6 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, le parole: “, l’assenza, rispetto allo studio proposto, d’interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado, nel capitale dell’azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studio, nonchè l’ assenza di rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore” sono sostituite dalle seguenti: “gli interessi finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo grado rispetto allo studio proposto, nonchè i rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore, in qualunque fase dello studio vengano a costituirsi.
    Il comitato etico valuta tale dichiarazione nonchè l’ assenza, nel capitale dell’azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di studi, di partecipazioni azionarie dello sperimentatore, del coniuge o del convivente, a tutela dell’ indipendenza e dell’ imparzialità della sperimentazione clinica, anche in momenti successivi all’inizio dello studio qualora intervengano nuovi conflitti di interessi”».