Art. 1 – Finalità

1. La Repubblica:

  • a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
  • b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonchè la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
  • c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonchè la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
  • d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.