Art. 29 (Esercizio del diritto di voto)

  1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.
  2. Per rendere più agevole l’esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità  di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell’ attestazione medica di cui all’ articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.
  3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L’accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato elettorale dell’accompagnatore è fatta apposita annotazione dal
    presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.