Malattia lavoratori marittimi, naviganti e lavoratori ex Ipsema

L’Inps ha disposto l’integrazione, anche tramite patronato, dei documenti necessari per ricevere l’indennità di malattia dei marittimi

E’ online il nuovo servizio di “Comunicazione integrativa malattia marittimi”, utile all’integrazione dei documenti necessari a ricevere l’indennità di malattia da parte dei lavoratori marittimi, naviganti ed ex Ipsema. Questo quanto disposto dall’ INPS con la circolare n.145 del 28 settembre 2021.

In alternativa, la trasmissione di tali integrazioni può avvenire anche tramite gli istituti di Patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Si fa riferimento, inoltre, alla possibilità di delega delle identità digitali da parte di quei cittadini deboli che si affidano a familiari o a persone di fiducia per poter accedere ai servizi previdenziali e assistenziali di cui hanno diritto (Clicca qui per maggiori informazioni).

Documenti da integrare per l’indennità di malattia dei marittimi

Nell’ambito del trasferimento all’Inps della gestione e dell’erogazione delle indennità di malattia dei lavoratori marittimi, i documenti da integrare sostituiscono quelli che, prima dell’informatizzazione del sistema e del trasferimento all’Inps, erano denominati “Mal”, ossia:

  • “Mal 1” (per eventi morbosi sopraggiunti durante l’imbarco, con conseguente necessità di sbarco);
  • “Mal 2” (per eventi insorti dopo lo sbarco);
  • “Mal 3” (per continuazione della malattia e poi avvenuta guarigione, con chiusura degli eventi di malattia).

Tali modelli, allora cartacei, venivano redatti dai medici fiduciari oppure dagli ambulatori USMAF-SASN, per i quali, a seguito del messaggio Inps n.610 del 18 febbraio 2020, è stata avviata l’automazione informatica, tranne nei casi di certificazioni cartacee circoscritte a eventi avvenuti su territorio estero.

Sebbene questi nuovi certificati di malattia telematici (CDM), redatti e trasmessi dai SASN, siano in tutto analoghi a quelli rilasciati alla generalità dei lavoratori, nel caso dei marittimi non vanno a costituire documentazione sufficiente alla liquidazione delle prestazioni di malattia ex Ipsema, perché non contengono le informazioni prima documentate dai suddetti modelli “Mal 1”, “Mal 2” e “Mal 3”; queste informazioni aggiuntive finora, quindi, sono state presentate dal lavoratore stesso nelle strutture competenti Inps a livello territoriale, insieme al numero di Protocollo Unico del Certificato telematico da indennizzare (PUC).

Tanto premesso, proprio per snellire e velocizzare la trasmissione di questi documenti integrativi, è stato sviluppato dall’Inps questo nuovo servizio via web di “Comunicazione integrativa malattia marittimi”, che acquisisce in tempo reale gli elementi sanitari e amministrativi necessari, sia tramite l’identità digitale del lavoratore stesso, sia attraverso i servizi telematici di un Patronato, come Inpas Confsal.

Comunicazione integrativa per inabilità assoluta, temporanea e relativa continuazione

Per inviare comunicazione integrativa per inizio di:

    • inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale;
    • inabilità temporanea assoluta per malattia complementare;
    • inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro o in disponibilità retribuita;
    • temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia comune sono necessari i seguenti documenti:
      • codice fiscale del datore di lavoro;
      • nel caso di personale navigante (dipendente da datore di lavoro Armatore o del settore Pesca), il natante sul quale ha prestato attività lavorativa;
      • l’inquadramento;
      • l’eventuale IBAN o codice SWIFT/BIC, se estero.

Infine, per la “continuazione” dello stesso evento morboso, eventuali certificazioni verranno automaticamente acquisite durante la lavorazione, nel caso di trasmissione telematica.

Per le certificazioni cartacee è, invece, ancora responsabilità del lavoratore la trasmissione delle stesse alla Struttura Inps territorialmente competente entro due giorni dal rilascio, onde evitare sanzioni di legge con conseguente perdita del diritto all’indennità di malattia per tutti i giorni di immotivato ritardo.

Per maggiori informazioni contattaci alla sede Inpas Confsal più vicina a te.
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