Mensilità aggiuntiva REM: necessario presentare la domanda telematica

L’INPS, con la circolare dell’ 11 settembre 2020, n. 102 ha reso operative le disposizioni previste dall’art. 23 del Dl 34/2020.
Nello specifico l’ ulteriore mensilità di REM (Reddito di Emergenza) verrà erogata ai nuclei familiari, in presenza del soddisfo dei requisiti di legge, che presenteranno nuova domanda.
Non esiste, pertanto, nessun automatismo di prestazione relativamente al pagamento delle mensilità pregresse.
L’istanza di accesso al beneficio dovrà essere inoltrata in modalità telematica sul portale dell’Istituto nel periodo compreso tra il 15 settembre il 15 ottobre 2020.
Restano confermati i requisiti e le incompatibilità così come previsto dall’ art.82 del Dl 34/2020.
Il diritto alla mensilità aggiuntiva si perfeziona indipendentemente dall’ avere richiesto e già ottenuto il pagamento relativo alle mensilità pregresse.
La quota REM aggiuntiva, introdotta dall’ art. 23 del Dl 104/2020 è erogata per una sola mensilità,
corrispondente al mese di presentazione dell’istanza.