al comma 1:
- alla lettera a), il capoverso 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per l’ anno 2020, a decorrere dal 5 marzo e fino al 31 agosto, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato ha diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per i figli di età non superiore ai dodici anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’ articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo.
I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
I periodi di congedo devono essere utilizzati, nelle ipotesi nelle quali i congedi sono riconosciuti, in maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori conviventi e possono essere usufruiti in forma giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»; - dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) al comma 4, le parole: “quindici giorni” sono sostituite dalle seguenti: “trenta giorni”».