al comma 1,
- dopo le parole: «di ulteriori 30 giorni» sono aggiunte le seguenti: «dalla data di scadenza»;
al comma 3,
- dopo le parole: «del centro» e’ inserita la seguente: «ospedaliero» e dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «,con modificazioni,»;
al comma 4,
- le parole: «deve essere contattato il centro o lo specialista» sono sostituite dalle seguenti: «il paziente deve rivolgersi al centro ospedaliero o allo specialista»;
al comma 5,
- le parole: «, e distribuiti tramite il canale della farmaceutica convenzionata» sono sostituite dalle seguenti: «e distribuiti tramite gli esercizi farmaceutici convenzionati»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
- «5-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2020, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere a distribuire, nell’ambito dei limiti della spesa farmaceutica programmata, con la modalità di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti con le modalità di cui alle lettere b) e c) del citato comma 1 dell’articolo 8, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e gli ordini professionali.
- 5-ter. Ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’Agenzia italiana del farmaco, con propria determina, individua l’elenco dei medicinali di cui al comma 1, inclusi quelli soggetti a registro di monitoraggio, per cui ritenga che le funzioni di appropriatezza e controllo dei profili di sicurezza possano essere svolte attraverso Piani terapeutici».