Naspi docenti 2021: motivi di sospensione, riduzione e revoca

Perdo la Naspi di luglio e agosto se accetto una supplenza a settembre 2021?

Per la Naspi dei docenti, nel 2021, sono previsti dei motivi di sospensione, riduzione e revoca. Nel caso in cui un docente precario richieda la Naspi a partire da luglio 2021 (ossia il mese in cui solitamente finisce il periodo di supplenza annuale e inizia lo stato di disoccupazione), e poi a settembre 2021 accetti una supplenza breve, può richiedere la sospensione temporanea della misura di sostegno al reddito Naspi: infatti i periodi rimanenti di Naspi non utilizzati per via del rientro in cattedra, non vengono persi, a meno che non si firmi un contratto a tempo indeterminato o si trovi un lavoro stabile.

Si ricorda infatti che la durata dell’assegno mensile di disoccupazione Naspi è pari alla metà delle settimane lavorate nei quattro anni precedenti la perdita del lavoro e quindi l’inizio dello stato di disoccupazione; così le mensilità che non sono state percepite, relativamente al precedente periodo di indennità spettante, possono essere recuperate con la Naspi dell’anno successivo, qualora se ne posseggano ancora i requisiti (che puoi trovare qui).

Motivi di sospensione della Naspi ai docenti nel 2021

I motivi di sospensione della Naspi ai docenti nel 2021 sono i seguenti:

  • In caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi. L’indennità è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro sulla base delle comunicazioni obbligatorie, salvo che il beneficiario della prestazione non effettui la comunicazione del reddito annuo presunto ai fini del cumulo e sempre che il reddito sia inferiore a 8.000 euro;
  • In caso di nuova occupazione in paesi dell’UE o con cui l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione o in paesi extracomunitari

In linea generale quindi, per tutte le attività lavorative effettuate successive alla domanda di Naspi, inferiori a 6 mesi, l’indennità viene sospesa, purché il reddito che ne derivi sia inferiore a 8000€. Nel caso, infatti, il reddito superi questa cifra, la Naspi verrà revocata.

Motivi della riduzione dell' importo mensile della Naspi nel 2021

L’importo mensile della Naspi 2021 si riduce per i seguenti motivi:

  • Si svolge attività lavorativa in forma autonoma, generando un reddito pari o superiore a 4.800 euro. L’indennità viene a questo punto ridotta dell’80% dei redditi previsti, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data di fine dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. Il soggetto beneficiario deve  quindi informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività o dall’invio della domanda di Naspi, se l’attività preesisteva, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La mancata comunicazione del reddito presunto – anche se pari a zero – entro questo termine, comporta decadenza dalla Naspi ;
  • Si svolge nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato che genera un reddito annuo corrispondente pari o superiore a 8.000 euro. L’indennità viene ridotta dell’80% dei redditi previsti, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data di fine dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. In questo caso, la prestazione ridotta si mantiene solo ricorrendo le seguenti condizioni:
    • che il soggetto beneficiario comunichi all’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività o dall’invio della domanda di Naspi, se antecedente, il reddito annuo presunto;
    • che il datore di lavoro o l’utilizzatore (nel caso di contratto di somministrazione) siano diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il soggetto ha prestato la propria attività lavorativa quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla Naspi, e che non presentino rispetto a essi rapporti di collegamento/controllo o assetti proprietari coincidenti;
  • se il titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale cessa da uno dei rapporti – a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40, legge 28 giugno 2012, n. 92 – ha diritto alla indennità di disoccupazione, ricorrendone tutti gli altri requisiti, sempre che il reddito percepito dal rapporto di lavoro rimasto in essere corrisponda a 8.000 euro, e che il percettore comunichi all‘INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto derivante dal o dai rapporti rimasti in essere, anche se pari a zero. In questo caso, la Naspi è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data di fine dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno;
  • si attui un caso di rioccupazione con contratto di lavoro intermittente, con o senza obbligo di risposta alla chiamata, o con contratto di  lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, come ha previsto  decreto legislativo n° 165 del 2001.

Motivi di revoca della Naspi ai docenti nel 2021

La Naspi docenti 2021 viene revocata per i seguenti motivi:

  • si perde lo stato di disoccupazione, fatto salvo quanto scritto finora;
  • si inizia un’attività di lavoro subordinato, di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato senza comunicare all’INPS il reddito presunto che ne deriva entro il termine di un mese dall’inizio del rapporto di lavoro o dalla data di presentazione della domanda se il rapporto lavorativo era preesistente alla domanda medesima;
  • non si comunica, entro un mese dalla domanda della Naspi, il reddito annuo che presume di trarre da uno o più rapporti di lavoro subordinato part-time rimasti in essere all’atto di presentazione della domanda di Naspi conseguente alla cessazione di altro rapporto di lavoro di cui era titolare;
  • si inizia un’attività lavorativa autonoma o parasubordinata senza comunicare all’INPS il reddito annuo presunto entro un mese dal suo inizio o dalla data di presentazione della domanda se l’attività lavorativa autonoma era preesistente alla domanda medesima;
  • si raggiungono i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata;
  • si acquisisce il diritto all’assegno ordinario di invalidità e non si opta per l’indennità Naspi ;
  • nei casi previsti dall’articolo 21, comma 7, decreto legislativo 150 /2015, non si partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento predisposte dai centri per l’impiego.
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