Naspi e accordo collettivo aziendale: rettifica del Ministero del Lavoro
Su Naspi e accordo collettivo aziendale è stata fatta una rettifica da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali: si tratta di un chiarimento relativo ad alcuni paragrafi della circolare INPS n.180 del 2021, di cui abbiamo parlato qui.
Nello specifico, al paragrafo 1 della suddetta circolare INPS, sono stati riportati i casi in cui la normativa ha prolungato la sospensione dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo anche dopo il 30 giugno 2021, nonché, a seguito della legge 21 maggio 2021, n. 69, la disposizione di un ulteriore blocco dei licenziamenti dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, per i datori di che possono inviare domanda per i trattamenti di integrazione salariale in deroga, di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale operai agricoli con causale COVID-19, a prescindere o meno che abbiano effettivamente presentato richiesta.
A questo proposito, la rettifica del Ministero del Lavoro fa riferimento al primo punto dell’elenco del sesto capoverso del paragrafo 1 della suddetta circolare INPS, che va riformulato come segue:
“Tanto premesso, la proroga del divieto di procedere a licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, oltre la data del 30 giugno 2021, è al momento legislativamente prevista per le seguenti casistiche e fino alla data per ciascuna riportata:
- fino alla data del 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro privati che possono accedere ai trattamenti di assegno ordinario e di integrazione salariale in deroga di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto Sostegni, e per i datori di lavoro privati che possono accedere al trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) di cui all’articolo 8, comma 8 del decreto Sostegni” (circolare Inps n.196/2021).
Inoltre, si chiarisce che, in caso di non ulteriore proroga del divieto di licenziamento oltre il 30 giugno 2021, questa data rappresenta anche la data ultima entro la quale deve essere concluso l’accordo collettivo aziendale e il lavoratore dipendente deve averne sottoscritto l’adesione, mentre la risoluzione del rapporto di lavoro può produrre i suoi effetti anche in seguito al 30 giugno 2021.
Quindi, il settimo capoverso sarà rettificato come segue:
“In ragione delle disposizioni normative sopra richiamate, si precisa che per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro per i quali il divieto di licenziamento non è stato prorogato oltre la data del 30 giugno 2021, l’accesso alla NASpI per risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di adesione ad accordi collettivi aziendali è ammesso esclusivamente nelle ipotesi in cui l’adesione del lavoratore all’accordo collettivo sia intervenuta entro e non oltre il termine del 30 giugno 2021”.
Allo stesso modo, sempre secondo il chiarimento del Ministero del Lavoro, nelle ipotesi di blocco dei licenziamenti prorogati rispettivamente al 31 ottobre 2021 e al 31 dicembre 2021, le suddette date rappresentano il termine ultimo “entro il quale deve essere stipulato l’accordo aziendale e avvenuta l’adesione del lavoratore all’accordo, mentre la risoluzione del rapporto di lavoro può divenire efficace anche successivamente alle predette date” come riportato dalla circolare INPS n.196 del 23 dicembre 2021.
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