Naspi in caso di dimissioni del lavoratore padre che ha usufruito del congedo di paternità

La Naspi prevista in caso di dimissioni del lavoratore padre che ha usufruito del congedo di paternità è oggetto della Circolare INPS n.32/2023.

In particolare, sulla scia del decreto legislativo n.105/2022, le cui disposizioni sono entrate in vigore a partire dal 13 agosto 2022, si chiariscono le modalità di accesso a tale indennità di disoccupazione, nei casi appunto di dimissioni volontarie da parte del padre lavoratore che ha usufruito del congedo di paternità, nonché fino al compimento di un anno di età del figlio.

Accesso alla Naspi dopo congedo di paternità

L’accesso alla Naspi dopo il congedo di paternità, e a seguito di dimissioni del lavoratore padre, è stato modificato dal decreto legislativo n.105/2022.

Infatti, precedentemente, al padre era garantito l’accesso alla Naspi “nelle sole ipotesi di fruizione del congedo di paternità alternativo, fruibile in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre”, come riporta la suddetta circolare INPS rifacendosi all’art. 28 del D.lgs n. 151 del 2001.

A seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n.105/2022, invece, il padre lavoratore che presenta dimissioni volontarie dopo la fruizione del congedo di paternità, ed entro il primo anno di vita del bambino, ha diritto alla Naspi “sia nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio che nel caso di fruizione del congedo di paternità alternativo, disciplinati rispettivamente dagli articoli 27-bis e 28 del D.lgs n. 151 del 200 “ (Circolare INPS n.32/2023).

Facciamo presente. a questo proposito, che secondo l’art. 54 del D.lgs n. 151 del 2001  “le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino”, e che, nell’integrazione del D.lgs n.105 del 2022 viene disposto che “in caso di fruizione del congedo di paternità, di cui agli articoli 27-bis e 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino”.

Inoltre, l’articolo 55 del Testo Unico, al comma 1, dispone che: “in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell’articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso”.

Il comma 2 dell’articolo in esame prevede, infine, che: “La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità”.

Pertanto “il lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo, di cui rispettivamente agli articoli 27-bis e 28 del D.lgs n. 151 del 2001, ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti”, coma da circolare INPS  e da disposizioni vigenti.

 

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Riesame domande Naspi già inviate

Il riesame delle domande di Naspi già inviate da parte dei lavoratori padri che si sono dimessi durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento appena indicato, è possibile a seguito di istanza tramessa dal lavoratore alla sede INPS territorialmente competente.

Si tratta, quindi, della richiesta di riesame delle domande di Naspi respinte sulla base della precedente normativa.

 

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