Naspi in un’unica soluzione per avvio attività autonoma o cooperativa
La Naspi può essere erogata in un’unica soluzione in caso di avvio di attività autonoma o cooperativa sociale, in modalità anticipata. Questo è quanto previsto dal D.lgs n.22 del 4 marzo 2015, che si riferisce a:
- l’avvio di attività lavorativa autonoma;
- l’accrescimento dell’attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente che, essendo terminato, ha dato luogo all’indennità di disoccupazione Naspi;
- dare vita a un’impresa individuale;
- alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa di lavoro e possono farne richiesta sia prima che dopo aver avviato l’attività in proprio.
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Esenzione fiscale della Naspi in un’unica soluzione
L’esenzione fiscale della Naspi erogata in un’unica soluzione prevede che l’erogazione della stessa non sia imponibile ai fini dell’IRPEF se tale somma sia poi utilizzata per sottoscrivere una quota di capitale sociale di cooperative che prevedono la prestazione lavorativa da parte del socio, così come stabilito dall’art.1 della legge n.160 del 27 dicembre 2019.
Tale norma stabilisce inoltre che, tramite provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, siano comunicati i principi e le procedure di attuazione della stessa.
Adempimenti per l’esenzione fiscale della Naspi in un’unica soluzione
Gli adempimenti per l’esenzione fiscale della Naspi in un’unica soluzione che devono essere svolti dal titolare richiedente, prevedono che quest’ultimo debba allegare alla domanda di erogazione:
- “attestazione di avvenuta iscrizione della cooperativa nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, nonché nell’Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio unitamente all’indicazione degli estremi per la successiva verifica;
- stralcio dall’elenco dei soci corredato da una dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante l’avvenuta iscrizione dell’interessato e l’attività allo stesso assegnata;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui il richiedente dichiara di destinare l’intero importo percepito al capitale sociale della cooperativa interessata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui è stata percepita la prestazione, stabilito dall’articolo 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322”
così come comunicato dalla circolare Inps n.178 del 26 novembre 2021.
Va da sé che in assenza di tali allegati, gli importi erogati a titolo di Naspi in un’unica soluzione saranno soggetti alla normale tassazione prevista
Cosa fare in caso di nuovo rapporto di lavoro subordinato?
In caso di nuovo rapporto di lavoro subordinato (dipendente) da parte di chi ha beneficiato della Naspi in un’unica soluzione, si è tenuti a restituire le somme percepite, tranne che nel caso in cui la nuova occupazione sia instaurata con la società cooperativa con cui si è sottoscritto una quota.
Invio domanda per Naspi in un’unica soluzione
La domanda per ricevere la Naspi in un’unica soluzione nei casi prescritti, si può inviare direttamente attraverso il sito web dell’Inps o attraverso i servizi di un patronato come Inpas Confsal.
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