Naspi per recesso del curatore o risoluzione per liquidazione giudiziale

Si accede alla Naspi anche per recesso del curatore o per risoluzione di diritto durante la procedura di liquidazione giudiziale.

A ricordarlo la Circolare INPS n.21/2023, la quale però indica i requisiti e le situazioni in cui effettivamente si ha diritto all’indennità di disoccupazione Naspi.

Che cos’è la Naspi?

La NASpI è una misura di sostegno al reddito, cioè un’indennità di disoccupazione  erogata dall’INPS a seguito della presentazione della relativa domanda. Hanno diritto alla Naspi i lavoratori dipendenti che si trovano in uno di stato di disoccupazione, cioè hanno perso il lavoro per cause indipendenti dalla propria volontà. Tuttavia, l’accesso all’assegno mensile di disoccupazione Naspi, se si posseggono tutti gli altri requisiti, è consentito in alcuni casi di dimissioni volontarie o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche successivamente ad accordi collettivi aziendali.

Leggi qui tutti i casi in cui puoi richiedere la Naspi

 

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Naspi per recesso del curatore o risoluzione per liquidazione giudiziale

La Naspi per recesso del curatore o per risoluzione per liquidazione giudiziale è disciplinata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, in questi articoli:

  • 189, comma 1: “dopo avere disposto che l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento, prevede che i rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero il recesso;
  • “ il successivo comma 5 del medesimo articolo 189 dispone che salvi i casi di ammissione ai trattamenti di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, ovvero di accesso alle prestazioni di cui al titolo II del medesimo decreto legislativo o ad altre prestazioni di sostegno al reddito, le eventuali dimissioni del lavoratore nel periodo di sospensione tra la data della sentenza dichiarativa fino alla data della comunicazione di cui al comma 1, si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale;
  • “infine, l’articolo 190 del medesimo D.lgs n. 14 del 2019 prevede che la cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 189 costituisce perdita involontaria dell’occupazione ai fini di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e al lavoratore è riconosciuto il trattamento NASpI a condizione che ricorrano i requisiti di cui al predetto articolo, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015”.

come riporta la suddetta Circolare INPS n.21/2023

 Pertanto:

  • “i rapporti di lavoro in essere alla data della sentenza dichiarativa rimangono sospesi fino alla data di comunicazione – da parte del curatore – di subentro o di recesso dai rapporti medesimi;
  • le eventuali dimissioni del lavoratore nel predetto periodo di sospensione devono intendersi rassegnate per giusta causa ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile e che le medesime costituiscono perdita involontaria dell’occupazione, con la conseguente possibilità per il lavoratore dimissionario, ove ricorrano tutti gli altri requisiti di legge, di accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI”

(suddetta Circolare INPS)

Decorrenza dimissioni

La decorrenza delle dimissioni per giusta causa, nei casi appena descritti, ha inizio dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, quindi, la decorrenza è retroattiva rispetto alla data in cui le stesse vengono rassegnate.

Domanda Naspi nel periodo di sospensione

La domanda di Naspi, nel periodo di sospensione appena indicato, deve essere presentata entro 68 giorni da quando il lavoratore ha presentato le proprie dimissioni.

In questo caso, infatti, non si applica la normale decorrenza di 68 giorni dalla fine del rapporto di lavoro, ma si dà la possibilità al lavoratore che si dimette nel periodo di sospensione, di poter presentare utilmente la domanda di NASpI

Domanda Naspi per recesso del curatore o risoluzione per liquidazione giudiziale

La domanda di Naspi nei casi di recesso del curatore o risoluzione per liquidazione giudiziale, invece, deve essere presentata entro:

  • 68 giorni dalla data in cui la comunicazione effettuata dal curatore medesimo è pervenuta a conoscenza del lavoratore, nell’ipotesi del recesso da parte del curatore;
  • 68 giorni dalla data in cui il rapporto si intende risolto di diritto, nell’ipotesi della risoluzione di diritto durante la procedura di liquidazione giudiziale.

In questo ultimo caso, l’INPS, nella stessa circolare, precisa che la risoluzione di diritto “interviene decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, fatta salva l’eventuale proroga del predetto termine di cui al successivo comma 4 dell’articolo 189.”

Si fa presente che, nei casi di dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto, avvenute tra il 15 luglio 2022 e il 10 febbraio 2023 (data di pubblicazione della Circolare INPS n.21/2023), il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla data di pubblicazione della circolare, quindi dal 10 febbraio 2023.

Inoltre, al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori interessati, in questi casi la Naspi verrà erogata dall’ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro.

Per gli eventi invece accaduti a seguito del 10 febbraio 2023, la decorrenza della Naspi seguirà queste regole:

  • “dall’ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
  • dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la medesima sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno

come da suddetta Circolare INPS.

 

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N.B. sarà indispensabile, ai fini dell’invio della domanda, la relativa lettera di dimissioni/licenziamento, da allegare.