LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 18 (Integrazione lavorativa)

Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, disciplinano l’istituzione e la tenuta dell’alboregionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, diservizi, e dei centri di lavoro guidato, associazioni...

Art. 30 (Partecipazione)

Le regioni per la redazione dei programmi di promozione e ditutela dei diritti della persona handicappata, prevedono forme diconsultazione che garantiscono la partecipazione dei cittadiniinteressati. Patronato >> Normativa >> Legge 5 febbraio 1992, n....

Art. 31 (Riserva di alloggi)

All’articolo 3, primo comma, dellalegge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:“r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi per laconcessione di contributi in conto capitale a...

Art. 33 (Agevolazioni)

La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni...

Art. 34 (Protesi e ausili tecnici)

Con decreto delMinistro della sanitàda emanare, sentito ilConsiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, nella revisione e ridefinizione delnomenclatore-tariffario delle protesi di cui al terzo commadell’articolo 26...

Art. 38 (Convenzioni)

Per fornire i servizi di cui alla presente legge, i comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali per la parte di loro competenza, si avvalgono delle strutture e...

Art. 39 (Compiti delle regioni)

Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, ad interventi sociali, educativo- formativi e riabilitativi nell’ambito del piano sanitario nazionale, di cui all’articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,...

Art. 42 (Copertura finanziaria)

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, è istituito il Fondo per l’integrazione degli interventi regionali e delle provincie autonome in favore dei cittadini handicappati. Il Ministro per gli affari sociali provvede, sentito il Comitato nazionale...

Art. 43 (Abrogazioni)

L’ articolo 230 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, l’articolo 415 del regolamento approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 ed i commi secondo e terzo dell’articolo 28,...

Art. 1 – Finalità

1. La Repubblica: a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro...

Art. 2 (Principi generali)

La presente legge detta i principi dell’ordinamento in materia didiritti, integrazione sociale e assistenza della personahandicappata. Essa costituisce inoltre riforma economico-socialedella Repubblica, ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto speciale peril Trentino-Alto Adige, approvato conlegge...

Art. 44.
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 5 febbraio 1992

COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI